Le scuole guida hanno sempre fatturato in esenzione di Imposta sul Valore Aggiunto

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prestazione occasionaleLa Corte di Giustizia UE ha di recente chiarito che l’esenzione di IVA per le scuole guida riguarda le “operazioni relative all’educazione dell’infanzia e della gioventù, all’insegnamento scolastico e universitario, nonché le operazioni relative alla formazione e alla riqualificazione professionale, comprese le lezioni private, impartite da insegnanti”. Per sistema scolastico e universitario si intende: “un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.

Pertanto, secondo la CGUE: “l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (…), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per sé stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario” e deve pertanto considerarsi imponibile, tenendo presente che le esenzioni costituiscono deroghe al sistema dell’IVA e devono essere interpretate restrittivamente (C.Giust. UE 14 marzo 2019 C-449/2017).

L’AE conferma che devono quindi ritenersi superati i chiarimenti di prassi, sui quali le scuole guida hanno fino ad oggi fatto legittimo affidamento; tali attività sono quindi da considerarsi imponibili e, in considerazione della valenza interpretativa della sentenza, con efficacia ex tunc.

 

Per rettificare le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili, i contribuenti devono emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26 c. 1 DPR 633/72. La maggiore imposta calcolata deve confluire nelle dichiarazioni integrative da presentare per ciascun anno solare rilevante (art. 8 c. 6 bis DPR 322/1998).

 

Inoltre, la modifica al regime IVA dell’attività esercitata comporta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi con riferimento alle medesime annualità alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria. Detto diritto, può essere esercitato mediante la medesima dichiarazione integrativa con cui deve darsi evidenza dell’imposta a debito (Circ. AE 17 gennaio 2018 n. 1/E). Il debito emergente deve essere versato secondo le ordinarie modalità, naturalmente senza sanzioni e interessi avendo i contribuenti seguito un comportamento conforme alla prassi in vigore. L’eventuale eccedenza a credito, può essere recuperata con compensazione o rimborso secondo le regole di cui all’art. 8 c. 6 ter e quater DPR 322/1998.

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