Leasing di godimento e leasing traslativo: recondutio ad unum

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Tribunale di Bologna, 14 luglio 2014 (leggi la sentenza per esteso)

Con sentenza del 14 luglio 2014, il Tribunale di Bologna è tornato a pronunciarsi sul superamento della tradizionale dicotomia tra leasing di godimento e leasing traslativo.

Il provvedimento prende le mosse dalla domanda spiegata dall’utilizzatore, che, in relazione alla  risoluzione del contratto per inadempimento, aveva chiesto la restituzione dei canoni riscossi dal concedente ex art. 1526 c.c.

La norma, dettata in materia di vendita con riserva di proprietà, è, come noto, considerata tradizionalmente applicabile in via analogica ai contratti di leasing, la cui struttura contrattuale è preordinata al successivo acquisto del bene da parte dell’utilizzatore.

Nel caso di specie, tuttavia, per determinare l’operatività, ovvero l’inoperatività, dell’art. 1526 c.c. il Giudice ha proceduto all’analisi delle diversità strutturali ed ontologiche che storicamente caratterizzano il leasing traslativo e quello di godimento, giungendo così a negare l’esistenza di una distinzione tra i due, anche in ragione dell’art. 72 quater della Legge Fallimentare.

Il Tribunale Felsineo pone, infatti, l’accento proprio sul tenore letterale del suddetto articolo, che  “considera in maniera unitaria il contratto di leasing, senza operare alcun richiamo alle due figure tradizionali”.

Inoltre, prosegue il Tribunale, sul piano sistematico è da escludersi l’analogia legis tra leasing traslativo e vendita con riserva di proprietà, in quanto la causa del contratto di leasing spiega i suoi effetti unicamente sul piano finanziario.

In più, ha precisato il Giudice, l’eventuale interesse dell’utilizzatore al successivo acquisto del bene, non rientra nella causa del contratto di locazione finanziaria stricto sensu, ma si pone, semmai, su un piano –accessorio -, essendo previsto “uno specifico e distinto compenso” per il diritto d’opzione.

Ne deriva, la sostanziale similitudine e/o identità, da declinarsi in termini giuridici, tra leasing traslativo eleasing di godimento.

Pertanto, nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore deve ritenersi esclusa la possibilità di ottenere la restituzione dei canoni ex art. 1526 c.c., dovendosi fare applicazione unicamente della disciplina dettata dall’art. 1458 co.1 c.c, che esclude la ripetibilità delle prestazioni già eseguite.

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