L’effetto della voluntary disclosure sta radicalmente cambiando le abitudini dei risparmiatori italiani in Svizzera
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Una serie di circolari interne di banche e istituti di investimento descrive infatti un clima di assoluta prudenza degli intermediari finanziari della piazza luganese –la più battuta dagli italiani – a scapito della «libera disponibilità » dei depositi da parte dei clienti.
Il gruppo Ubs, per esempio, in un documento ad uso interno rilasciato dopo la firma del Protocollo di Milano – il 23 febbraio scorso con il Mef – invita il cliente a «partecipare al programma italiano di collaborazione volontaria» che, tra l’altro, «esclude la punibilità per determinati reati in materia fiscale del richiedente e delle altre persone che hanno eventualmente commesso o concorso a commettere il reato». Sottolineando la piena disponibilità della banca a fornire la documentazione necessaria alla domanda di voluntary disclosure, inoltre, l’istituto ricorda i rischi per il cliente connessi al nuovo reato di autoriciclaggio italiano – in vigore dal 1° gennaio scorso – che si lega poi alla nuova chance per le Entrate di valersi della collaborazione fiscale (scambio dati) a far data dalla firma del Protocollo di Milano. La condizione per proseguire il rapporto, spiegano da Ubs, è che il cliente fornisca una dichiarazione di « fiscalmente assolto» asseverata dal proprio commercialista/avvocato di fiducia «iscritto all’Ordine».
Ancora più esplicita la policy di Bsi, banca della Svizzera italiana con sede proprio a Lugano, che esattamente come accade a Montecarlo (si veda Il Sole 24 Ore del 6 marzo) ha fissato dei limiti di prelievo in contanti per la clientela con residenza fiscale a sud del confine di Chiasso. Si tratta di centomila euro («o controvalore») a semestre «per la clientela che ha fornito prova della conformità fiscale», oppure 50mila euro/semestre per chi ha «comprovatamente iniziato la regolarizzazione» ma comunque entro il limite invalicabile del 30% degli attivi depositati e presenti. Rubinetti chiusi da subito, invece, «per tutti gli altri clienti » per i quali «non è possibile effettuare prelevamenti in contanti». Quanto a bonifici e/o trasferimenti di titoli, nessuna restrizione per la clientela «che ha fornito prova della conformità fiscale». Chi non lo farà potrà solo muovere attivi «verso la Svizzera e verso i paesi Ue 28 e solo a favore di relazioni nominative intestate allo stesso beneficiario economico della relazione di partenza». Libere per il futuro solo «le transazioni di ordinaria amministrazione», per esempio «pagamento di affitti o di commissioni amministrative impartite per il tramite del gestore di riferimento». In vista, comunque, possibili ulteriori restrizioni su assegni e su carte di debito e/o credito.
E tra le dichiarazioni di conformità fiscale, spiccano interessanti varianti sul tema, come la «dichiarazione di intenzione di regolarizzazione» richiesta ai clienti di Ubp (Union bancaire privée), con la clausola dell’impegno «a consegnare entro e non oltre il 30 settembre 2015» – data di chiusura della finestra per la Vd – «la prova che sono state compiute le formalità presso le autorità competenti».

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