L’indagine bancaria «ignota» non ferma il rinvio a giudizio

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Non annulla il rinvio a giudizio il mancato deposito da parte del pm dei risultati delle indagini bancarie. Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza n. 43552 della Terza sezione penale depositata ieri. La Corte ha così respinto il ricorso presentato dagli imputati per alcuni reati tributari (dalla dichiarazione fraudolenta al l’emissione continuata di false fatture) che avevano subito condanne sia in primo grado sia in appello. Le difese avevano chiesto l’annullamento di tutti gli atti successivi al momento di chiusura delle indagini preliminari, compreso, come ovvio, il rinvio a giudizio che aveva originato poi il dibattimento, ma soprattutto il giudizio di condanna di primo grado. Nel mirino degli avvocati il mancato deposito in segreteria, a conclusione delle indagini, da parte della pubblica accusa della documentazione bancaria, acquisita dalla Guardia di Finanza, relativa a un imputato e alla società da lui amministrata. La documentazione era stata presentata invece successivamente presso il pubblico ministero e cioè durante la fase dibattimentale e acquisita nel relativo fascicolo.

Per la Cassazione, tuttavia, la questione di nullità è infondata. Infatti, l’omissione di atti dell’indagine preliminare, ricorda la Corte, contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, previsto dall’articolo 415 bis del Codice di procedura penale, ha come conseguenza la loro inutilizzabilità, ma non anche la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio; né, tantomeno, della condanna di primo grado. Inoltre, «l’indicata inutilizzabilità non sussiste quando si tratti di attività integrativa d’indagine, ex articolo 430, comma secondo, del Codice di procedura penale, antecedente all’emissione del decreto che dispone il giudizio, se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati».
Ancora, ricorda la sentenza, l’inutilizzabilità degli atti rappresenta una sanzione di carattere generale che non è circoscritta a una sola fase processuale, ma può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Questi atti però possono in ogni caso trovare ingresso nel corso del procedimento ed essere acquisiti e utilizzati dal giudice del dibattimento sulla base dell’articolo 507 del Codice di procedura che disciplina l’entrata di nuove prove in corso di giudizio. Si tratta infatti di una norma, mette in evidenza la Cassazione, di natura sostanziale, indirizzata alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte dal diritto alla prova.
In questo senso, la Cassazione approva l’operato della Corte d’appello di Brescia, quando, condividendo quanto deciso già in primo grado, ha ritenuto in ogni caso acquisibile la documentazione bancaria utilizzando appunto l’articolo 507. Del resto, è stata la stessa Corte costituzionale a precisare «che la funzione del giudice può e deve essere anche di supplenza dell’inerzia delle parti e deve esplicarsi in modo che tutto il tema della decisione gli possa essere chiarito».

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