L’OAM pubblica sul proprio sito le disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento

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Art. 1
1. Sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione professionale per conseguire l’iscrizione nella Sezione speciale dell’elenco degli Agenti in attività finanziaria prevista dall’articolo 128-quater, comma 6, del D.Lgs. n. 385/1993:
a) le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione nella menzionata Sezione speciale;
b) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione di società che presentano istanza di iscrizione nella citata Sezione speciale;
c) i dipendenti e collaboratori di società iscritte nella medesima Sezione speciale.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale, almeno una volta l’anno, per la permanenza nella predetta Sezione speciale.
3. Coloro i quali presentano domanda di iscrizione entro il 12 aprile 2013, in sede di iscrizione si impegnano a frequentare il corso di formazione, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla presentazione dell’istanza stessa, ove non vi abbiano già provveduto.
Art. 2
1. I corsi di formazione sono tenuti dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica anche avvalendosi e previo accordo, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, lettera a), di soggetti terzi che possiedono i requisiti previsti dal comma 3.
2. I corsi di formazione hanno una durata di almeno otto ore e sono svolti in aula o con modalità equivalenti. Si considerano equivalenti le modalità di erogazione dei corsi in videoconferenza o con modalità di e-learning con rilascio di strumenti audiovisivi ai discenti e l’indicazione dei giorni e degli orari in cui avviene la contemporanea fruizione delle lezioni da parte degli iscritti al corso. La fruizione del corso deve essere tracciata ed i discenti devono avere la possibilità, nel periodo indicato per lo svolgimento del corso, di contattare telefonicamente il docente che appare in video per richiedere chiarimenti e delucidazioni.
3. I soggetti terzi di cui al comma 1 sono dotati di esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione nelle materie indicate nella tabella allegata sub A. I docenti incaricati dagli enti di cui al periodo precedente e gli esperti incaricati per l’elaborazione dei contenuti dei corsi a distanza devono possedere una comprovata competenza nelle materie trattate, derivante da attività di formazione o dall’esperienza professionale maturata.
4. I contenuti formativi erogati a distanza mediante e-learning devono essere realizzati secondo criteri di elevata qualità formativa e prevedere una progettazione per obiettivi didattici, moduli didattici di contenuto e momenti intermedi di autovalutazione dell’apprendimento.
5. Ciascun corso di formazione verte sulle materie di cui alla tabella allegata sub A e si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento della formazione.
Art. 3
1. Il test finale di verifica del corso di cui all’articolo 2 è erogato dal medesimo soggetto che ha erogato il percorso formativo ed ha ad oggetto tutte le materie indicate nella tabella allegata sub A.
Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste.
Il test di verifica consiste in un esame, articolato in un questionario di 20 domande a scelta multipla e risposta singola.
2. Colui che sostiene il test può selezionare solamente una delle quattro opzioni ed, ad ogni domanda per cui è stata selezionata l’opzione corretta, è attribuito un punteggio pari a uno.
Il test di verifica si considera superato se è raggiunta una votazione non inferiore a 15 su 20.
3. Per lo svolgimento del test non è ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, né l’utilizzo di telefoni cellulari e di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
L’inosservanza di tali disposizioni comporta l’immediata esclusione dal test di verifica.
4. L’ente che eroga il test di verifica rilascia al soggetto che lo ha superato un attestato, sottoscritto sotto la propria responsabilità dal titolare o dal legale rappresentante dell’istituto di pagamento o dell’istituto di moneta elettronica, contenente l’indicazione del soggetto che ha erogato il corso, la sua durata e le materie trattate, l’indicazione del docente con la sua qualifica professionale, i dati identificativi del soggetto partecipante. L’attestato è consegnato all’iscritto e conservato in copia dall’istituto di pagamento o dall’istituto di moneta elettronica che si avvale del soggetto che ha frequentato il corso.
5. In caso di mancato superamento del test, lo stesso può essere sostenuto nuovamente senza obbligo di partecipazione ad un ulteriore percorso formativo.
Art. 4
1. I corsi di aggiornamento professionale previsti dall’articolo 3 comma 2 del citato Decreto n. 256/2012 devono contribuire all’adeguamento, all’approfondimento ed all’accrescimento delle conoscenze e delle competenze professionali dei soggetti partecipanti.
2. I corsi di aggiornamento professionale, della durata di quattro ore, da frequentarsi a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione, sono tenuti dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica anche avvalendosi previo accordo, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, lettera a), di soggetti terzi che possiedono i requisiti previsti dal successivo comma 3.
3. I soggetti terzi di cui al comma 2 sono dotati di esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione nelle materie indicate nella tabella allegata sub B. I docenti incaricati dagli enti di cui al comma precedente e gli esperti incaricati per l’elaborazione dei contenuti dei corsi a distanza devono possedere una comprovata competenza nelle materie trattate, derivante da attività di formazione o dall’esperienza professionale maturata.
4. I corsi di aggiornamento professionale sono svolti in aula o con modalità equivalenti. Si considerano equivalenti le modalità di erogazione dei corsi in videoconferenza o con modalità di e-learning che prevedono il rilascio di strumenti audiovisivi ai discenti e l’indicazione dei giorni e degli orari in cui avviene la contemporanea fruizione delle lezioni da parte degli iscritti al corso. La fruizione del corso deve essere tracciata ed i discenti devono avere la possibilità, nel periodo indicato per lo svolgimento del corso, di contattare telefonicamente il docente che appare in video per richiedere chiarimenti e delucidazioni.
5. I contenuti formativi erogati a distanza mediante e-learning devono essere realizzati secondo criteri di elevata qualità formativa e prevedere una progettazione per obiettivi didattici e moduli didattici di contenuto.
6. Ciascun corso di aggiornamento professionale verte sulle materie di cui alla tabella allegata sub B e si conclude con il rilascio di un attestato comprovante il conseguimento dell’aggiornamento professionale.
7. L’attestato, rilasciato dai soggetti di cui al comma 2 e sottoscritto sotto la propria responsabilità dal titolare o dal legale rappresentante dell’istituto di pagamento o dell’istituto di moneta elettronica, deve contenere l’indicazione del soggetto che ha erogato il corso, la sua durata e le materie trattate, l’indicazione del docente con la sua qualifica professionale, i dati identificativi del soggetto partecipante. L’attestato è consegnato al soggetto partecipante al corso e conservato in copia dall’istituto di pagamento o dall’istituto di moneta elettronica che se ne avvale.
Art. 5
1. Nel caso in cui, per l’erogazione dei corsi di cui agli articoli 2 e 4, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica si avvalgano di soggetti terzi, gli intermediari sono tenuti a verificare e garantire:
a) la qualità dell’attività di formazione e di aggiornamento professionale erogata ai sensi della presente Circolare e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti in capo ai soggetti che erogano i corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
b) che l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 4, comma 7, sia conforme alle previsioni della presente Circolare ed, in particolare, che contenga l’indicazione del soggetto terzo al quale sono stati demandati gli adempimenti della formazione;
c) la comunicazione, con almeno dieci giorni di preavviso all’Organismo all’indirizzo e-mail corsi.servizidipagamento@organismo-am.it, della data e dell’ora in cui si terrà il corso di formazione, del conclusivo test di verifica nonché l’identità del soggetto eventualmente incaricato dell’erogazione del percorso formativo e del conclusivo test di verifica.

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