L’OAM pubblica le quote di iscrizione per gli Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento

Ancora nessun commento

Nello specchietto quote successivo sono indicate,
suddivise per categoria di iscritto, le quote di iscrizione per l’anno 2013 nella sezione
speciale dell’elenco degli Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi
di pagamento.
2. Per i soggetti indicati nell’art. 128-novies, comma 3, del TUB, oltre alla quota fissa è
previsto il versamento di una quota variabile, commisurata al numero massimo di dipendenti
e collaboratori di cui l’iscritto si avvale nel corso dell’anno per il contatto con il pubblico.
3. All’atto della presentazione della domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’elenco, il
richiedente deve produrre, secondo le modalità previste dal sistema telematico di iscrizione
gestito mediante il sito dell’OAM, la copia del documento attestante il versamento sul conto
corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE (IBAN n. IT 04 L 02008 05311 000102449514)
della quota di iscrizione, in base a quanto previsto dallo specchietto, indicando inoltre nella
causale del bonifico il codice fiscale del richiedente l’iscrizione, la banca emittente ed il
Codice Riferimento Operazione (C.R.O.) identificativo dell’avvenuto versamento.
Art. 2
1. I soggetti di cui all’art. 128-novies, comma 3, del TUB devono indicare, in base alle
modalità e termini pubblicati sul sito web dell’Organismo, il numero dei dipendenti e dei
collaboratori per i quali effettuano il versamento della quota variabile.
Art. 3
1. Le quote sia fisse che variabili previste dalla Tabella sono relative all’iscrizione nella
sezione speciale dell’elenco degli Agenti in attività finanziaria per l’anno 2013,
indipendentemente dalla data di versamento da parte del richiedente.
2. In caso di rinuncia, cancellazione o rigetto della domanda di iscrizione le quote ed i
contributi versati non saranno rimborsabili dall’OAM.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di dipendenza o collaborazione tra
un iscritto ed uno dei soggetti di cui il medesimo si avvale per i contatti con il pubblico,
l’iscritto deve darne comunicazione all’OAM entro 10 giorni dall’interruzione del rapporto,
mediante il sistema telematico di gestione degli elenchi presente nel sito dell’OAM. La
cessazione del rapporto di cui al periodo precedente non determina il diritto ad alcun
rimborso a favore dell’iscritto.
3
4. Qualora un dipendente o collaboratore di soggetti iscritti instauri, anche nello stesso anno solare, un nuovo rapporto di collaborazione con altro soggetto iscritto in uno degli elenchi, quest’ultimo deve darne immediata comunicazione all’Organismo, mediante il sistema telematico di gestione degli elenchi e provvedere ad un nuovo versamento della quota variabile prevista nella Tabella.
Art. 4
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato di Gestione determina:
a) le quote, i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l’iscrizione e da coloro che intendono sostenere l’esame per l’esercizio successivo, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
b) il termine entro il quale i soggetti già iscritti negli elenchi dovranno versare gli importi delle quote e dei contributi di cui al capoverso precedente per l’anno successivo.

Specchietto quote
AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO
– S.p.A, S.r.l., S.a.p.a., S.c.a.r.l.
QUOTA FISSA: Euro 2.000,00
QUOTA VARIABILE: Euro 120,00 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
– Società di persone
QUOTA FISSA: Euro 1.500,00
– Persone fisiche
QUOTA FISSA: Euro 200,00

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI