L’OAM pubblica l’esito della consultazione pubblica inerente agli obblighi di formazione per agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento

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1. Premessa.

 

 

In data 29 gennaio  2013 l’Organismo per la gestione degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (di seguito l’“OAM” o l’“Organismo”) ha avviato una procedura di pubblica consultazione in merito alla Circolare contenente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, con la finalità di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati.

 

In particolare, l’articolo 128-quater, comma 6, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito anche TUB), sancisce che gli agenti prestanti esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 256 (di seguito anche il “Decreto”) è stato adottato il “Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento” il cui art. 4 prevede che “costituisce requisito per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco la frequenza di un corso di formazione professionale curato dall’intermediario mandante relativo ai servizi di pagamento prestati e riferito in particolare ai presidi di tutela della clientela e in materia di antiriciclaggio. L’Organismo individua gli standard qualitativi dei corsi di formazione professionale”.

L’articolo 3, comma 2, inoltre, stabilisce che “la permanenza nell’elenco è subordinata all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale curato dall’intermediario mandante, almeno una volta l’anno, sia per i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di professionalità sia per i dipendenti e i collaboratori di cui gli agenti si avvalgono per il contatto

con il pubblico. L’Organismo individua gli standard dei corsi finalizzati all’aggiornamento professionale”.

 

Con la Circolare in oggetto, dunque, l’OAM ha inteso dare attuazione alle disposizioni normative richiamate.

 

Ai fini di cui sopra l’Organismo ha attivato un’apposita casella e-mail, consultazione.pubblica@organismo-am.it, alla quale gli utenti hanno inviato i relativi commenti.

Il termine per l’invio delle osservazioni è stato fissato alla data dell’8 febbraio u.s.

 

Di seguito vengono esaminati sinteticamente i commenti di maggior rilievo pervenuti.

 

2. Commenti pervenuti dagli utenti.

 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2, della Circolare “sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione professionale per conseguire l’iscrizione nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria prevista dall’articolo 128-quater, comma 6, del D.Lgs. n. 385/1993:

le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione nella menzionata Sezione speciale;

i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione di società che presentano istanza di iscrizione nella citata Sezione speciale;

i dipendenti e collaboratori di società iscritte nella medesima Sezione speciale. 

 

I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale, almeno una volta l’anno, per la permanenza nella predetta Sezione speciale”.

E’ stato chiesto di chiarire a codesto Organismo se, in caso di assunzione di una pluralità di mandati da parte di diversi intermediari, l’agente debba seguire tanti corsi di formazione e tanti corsi di aggiornamento quanti sono gli intermediari mandanti o se, differentemente, sia sufficiente la frequentazione e il superamento di un unico corso di aggiornamento, ai fini della permanenza nell’elenco.

Il dubbio interpretativo trova la ratio nell’inapplicabilità agli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento delle disposizioni concernenti l’esercizio esclusivo dell’attività nonché quelle riguardanti il vincolo del monomandato.

 

Sul punto si osserva che non dovrebbero sorgere dubbi all’atto della sussistenza dei requisiti di iscrizione, di cui all’art. 1 della Circolare e all’art. 4 del Decreto, in quanto anche in caso di assunzione di una pluralità di mandati da parte di diversi istituti di pagamento (di seguito anche “IP”) o istituti di moneta elettronica (di seguito anche “IMEL”) è sufficiente, ai fini del possesso di tali requisiti, la frequentazione di un unico corso di formazione.

Sarà cura degli ulteriori intermediari verificare e accertarsi che l’agente abbia conseguito con successo il suddetto corso di formazione.

 

Il problema, differentemente, potrebbe emergere con più evidenza per quanto concerne la frequenza di un corso di aggiornamento professionale, almeno una volta l’anno, previsto come requisito per la permanenza nella predetta Sezione speciale.

Tuttavia, anche sul punto, lo scrivente Organismo ritiene sufficiente la frequenza di un unico corso di aggiornamento professionale tenuto da uno degli istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica in qualità di intermediari.

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E’ pervenuta una richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di conferire incarichi per lo svolgimento, in tutto o in parte, dei corsi di formazione a professionisti esterni all’IP o all’IMEL mandante.

In particolare, è stato chiesto se tale ipotesi sia da considerarsi come rientrante nella tipologia di corsi erogati direttamente da detti istituti ovvero rientranti nell’ipotesi di corsi erogati da soggetti terzi.

Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Circolare, “i corsi di formazione sono tenuti dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica anche avvalendosi e previo accordo, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, lettera a), di soggetti terzi che possiedono i requisiti previsti dal comma 3”.

 

In merito si evidenzia come nel caso in cui gli IP o IMEL decidano di dare incarico a professionisti esterni per lo svolgimento di corsi di formazione di cui all’art. 4 del Decreto, tale possibilità deve considerarsi comunque rientrante nel comma 1 dell’art. 2 della Circolare, dunque, come una modalità di svolgimento dei medesimi corsi direttamente da parte dei predetti intermediari.

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Un utente ha evidenziato come all’art. 1, comma 1 della Circolare sarebbe opportuno prevedere l’esonero dall’obbligo di frequentare un corso di formazione per quei soggetti che si siano iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’art. 128-quater, comma 2, del TUB nel corso dell’ultimo anno e intendano iscriversi nella sezione speciale del medesimo elenco. Esonero che, secondo lo stesso, andrebbe esteso anche ai soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo in società iscritte nell’elenco degli agenti in attività finanziaria nonché dei dipendenti e collaboratori delle stesse.

 

In merito, l’OAM osserva l’art. 6, rubricato “Disciplina transitoria”, del Decreto, statuisce che “ai fini della prima iscrizione nella sezione speciale dell’elenco, si considerano in possesso dei requisiti di professionalità gli agenti in attività finanziaria che: 

a) alla data di adozione del presente regolamento sono iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria;

b)  hanno effettivamente svolto l’attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a sei mesi nel triennio precedente ovvero coloro che per lo stesso arco temporale hanno ricoperto funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso agenti in attività finanziaria iscritti.”.

 

L’OAM, oltre i suddetti casi previsti, non può introdurre ulteriori previsioni di esonero in quanto il Decreto ha natura regolamentare e quindi modificabile non per mezzo di una circolare per di più dell’OAM ma solo attraverso una modifica regolamentare di competenza esclusiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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L’art. 1, comma 3, della Circolare prevede che “coloro i quali presentano domanda di iscrizione entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, in sede di iscrizione si impegnano a frequentare il corso di formazione, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla presentazione dell’istanza stessa, ove non vi abbiano già provveduto”.

 

Al riguardo, in via preliminare, si rileva che nel frattempo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Decreto; ne consegue che le parole “entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze” vengono sostituite nelle “entro il 12 aprile 2013”.

In merito a quanto disposto dal citato comma 3, è pervenuta una richiesta di chiarimento in ordine alla corretta interpretazione del termine dei 30 giorni previsto dall’ultimo periodo del comma in esame; nello specifico è stato chiesto di chiarire se il termine dei 30 giorni ivi previsto si riferisca all’iscrizione, all’inizio o al completamento di un corso di formazione.

 

In merito, l’Organismo evidenzia che la norma specifica come coloro che presentano domanda di iscrizione entro il 12 aprile 2013 in sede di iscrizione si impegneranno a frequentare un corso di formazione entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla presentazione dell’istanza stessa. Ne deriva che entro i predetti 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione, gli stessi dovranno portare a termine la frequenza del corso stesso.

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E’ stato, altresì, osservato che sarebbe opportuno procedere con l’eliminazione dell’ultimo periodo dell’art. 2, comma 2 della Circolare.

Infatti, ai sensi del citato comma, nella versione posta nella bozza oggetto di consultazione pubblica, “i corsi di formazione hanno una durata di almeno otto ore e sono svolti in aula o con modalità equivalenti. Si considerano equivalenti le modalità di erogazione dei corsi in videoconferenza o con modalità di e-learning con rilascio di strumenti audiovisivi ai discenti e l’indicazione dei giorni e degli orari in cui avviene la contemporanea fruizione delle lezioni da parte degli iscritti al corso. La fruizione del corso deve essere tracciata ed i discenti devono avere la possibilità, nel periodo indicato per lo svolgimento del corso, di contattare telefonicamente il docente che appare in video per richiedere chiarimenti e delucidazioni.  I corsi a distanza devono precedere l’attività svolta in aula o con le predette modalità equivalenti e devono essere progettati e realizzati dallo stesso ente che eroga la parte di corsi fruiti in aula” (sottolineature nostre).

In particolare è stato evidenziato che i corsi effettuati a distanza tramite modalità e-learning sono considerati sostitutivi (“equivalenti”) e non preparatori rispetto ai corsi in aula o tramite video conferenza; pertanto, tale periodo può considerarsi superfluo.

 

Sul punto l’OAM condivide quanto rilevato nell’osservazione ricevuta e procede all’eliminazione del suddetto periodo.

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E’ stata inoltre evidenziata la sussistenza di un refuso nell’art. 2, comma 3 ai sensi del quale “i soggetti terzi di cui al comma 1 sono dotati di esperienza almeno quinquennale nel settore della

formazione nelle materie indicate nella tabella allegata sub A. I docenti incaricati dagli enti di cui al comma precedente (i.e. il comma 2) e gli esperti incaricati per l’elaborazione dei contenuti dei corsi a distanza devono possedere una comprovata competenza nelle materie trattate, derivante da attività di formazione o dall’esperienza professionale maturata”.

Nello specifico, le parole “enti di cui al comma precedente” dovrebbero essere sostituite con “enti di cui al comma 1”.

 

Considerato che il comma 2 ha ad oggetto i corsi di formazione e le relative modalità, si prende atto del refuso evidenziato e lo scrivente Organismo procede alla sostituzione delle parole “enti di cui al comma precedente” con “enti di cui al periodo precedente” (i.e. i soggetti terzi di cui al comma 1 sono dotati di esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione nelle materie indicate nella tabella allegata sub A).

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Sono pervenute molte osservazioni concernenti le materie oggetto dei corsi di formazione di cui all’art. 2, comma 5 della Circolare e dell’art. 4 del Decreto.

In particolare, si è chiesto da più parti di circoscrivere tali materie unicamente ai servizi di pagamento prestati per conto dell’IP o IMEL mandante e non, ad esempio, alle materie dell’intermediazione finanziaria nonché all’anagrafe dei rapporti e delle indagini finanziarie.

 

Sul punto si precisa come i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale devono avere carattere generale riguardando tutte le tipologie di servizi di pagamento e non esclusivamente le specifiche attività svolte dall’IP o dall’IMEL mandante.

In considerazione di quanto sopra le percentuali di incidenza delle materie previste nelle Tabelle A e B allegate alla Circolare sono state correttamente ponderate in tal senso.

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In stretta correlazione con il punto precedente, in alcuni commenti si legge che per quanto concerne la durata temporale dei corsi di formazione e di aggiornamento (rispettivamente 8 e 4 ore di formazione ex artt. 2, comma 2 e 4, comma 2, della Circolare) si ritiene non debbano essere previsti limiti temporali per l’erogazione e la fruizione dei corsi medesimi.

 

L’OAM, in base anche a quanto specificato al punto precedente, ribadisce come, in considerazione delle materie oggetto dei corsi e della sussistenza dei relativi standard qualitativi, possa considerarsi

esaustivo un corso di formazione di durata almeno pari ad 8 ore e un corso di aggiornamento di durata pari a 4 ore.

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E’ pervenuta un’osservazione concernente l’art. 3 della Circolare in relazione al test finale di verifica del corso di cui all’articolo 2.

In particolare, è stato chiesto di chiarire se tale test finale di verifica, somministrato dal medesimo soggetto che ha erogato il percorso formativo, possa essere tenuto da un unico docente ovvero sia necessario istituire un’apposita commissione incaricata.

 

Sul punto lo scrivente Organismo ritiene di rimettere la valutazione di merito alla libera discrezionalità dell’intermediario che eroga il corso stesso.

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Ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Circolare posta in consultazione “per lo svolgimento del test non è ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, né l’utilizzo di telefoni cellulari e di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.

L’inosservanza di tali disposizioni comporta l’immediata esclusione dal test di verifica”.

Ad avviso di un Utente tale periodo andrebbe eliminato o quanto meno circoscritto ai soli test svolti in aula e non in modalità e-learning.

 

L’OAM, ritiene di non poter accogliere tale richiesta in quanto è necessario garantire, anche nel caso di test svolti con modalità e-learning, che il candidato non si avvalga di strumenti di supporto impropri per il superamento del test.

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Viene proposto da un utente di eliminare, all’art. 3, comma 4, della Circolare, il requisito della sottoscrizione dell’attestazione del superamento del test di verifica da parte dell’IP o IMEL anche nel caso in cui il corso di formazione e l’esame stesso siano erogati da soggetti terzi estranei a detti intermediari.

 

In merito, lo scrivente Organismo evidenzia come i precisi requisiti di cui all’art. 3, comma 4, siano imprescindibili e trovano ratio nella funzione di garanzia che tale sottoscrizione assurge circa il possesso dello specifico requisito di professionalità in virtù anche di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, e dal comma 1 dell’art. 3 della Circolare stessa.

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Sempre in relazione alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale di cui all’art. 4 della Circolare si è proposto di prevedere la possibilità di rendere equivalente la partecipazione ad un convengo e/o seminario concernente una o più materie previste nella Tabella B della Circolare.

 

L’Organismo ritiene che, pur prevedendo il rilascio di un attestato comprovante la partecipazione del soggetto, tali convegni e seminari non permettano di garantire gli standard qualitativi a cui mira il legislatore con la previsione di cui all’art. 3, comma 2, del Decreto e al quale l’OAM ha dato piena attuazione con la previsione di cui al richiamato art. 4 della Circolare.

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Da ultimo, è stata posta all’attenzione dell’OAM la particolare fattispecie degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica comunitari.

In particolare, è stato evidenziato come gli agenti che operano per un intermediario che ha ottenuto l’autorizzazione ad operare nel territorio nazionale si troverebbe in una situazione penalizzante rispetto a coloro che operano nel territorio nazionale per conto di un intermediario autorizzato in un paese estero, con particolare riguardo a coloro che esercitano l’attività di trasferimento di denaro (c.d. “money transfer”). A tal fine, si chiede sostanzialmente l’adozione di procedure equivalenti.

 

In merito, l’Organismo non può che richiamare il quadro normativo di riferimento.

Per coloro che svolgono esclusivamente servizi di pagamento è prevista l’istituzione di una apposita sezione speciale del citato elenco, ai sensi dell’art. 128-quater, comma 6, del TUB.

Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, differentemente, “la riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l’esercizio dei controlli e l’adozione delle misure previste dall’articolo 128-duodecies nonchè dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all’Organismo previsto all’articolo 128-undecies l’avvio dell’operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonchè la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di

cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L’Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione”.

Con tale comma il legislatore ha voluto chiarire l’inapplicabilità della disciplina prevista dall’art. 128-quater agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica comunitari in ossequio a quanto stabilito dalla direttiva di settore (direttiva 2007/64/CE anche nota come Payment services directive).

Tale direttiva consente ad un istituto di pagamento di prestare servizi di pagamento mediante un agente, sia nello Stato in cui ha ottenuto l’autorizzazione, sia in un altro Stato membro.

In tale ipotesi, gli agenti devono essere autorizzati allo svolgimento dell’attività dalle autorità e secondo la legislazione del paese home che ha autorizzato l’istituto di pagamento o l’istituto di moneta elettronica comunitario per conto del quale i medesimi agenti operano.

Ne deriva che gli agenti money transfer che svolgono la propria attività per conto di istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica comunitari, sottoposti alla disciplina di settore del paese in cui l’intermediario ha ottenuto l’autorizzazione, per il combinato disposto della normativa comunitaria e di quella nazionale di cui agli artt. 114-decies e 128-quater, comma 7, del TUB, pur operanti in Italia, non sono tenuti ad iscriversi nella citata sezione speciale sopra richiamata.

 

Osservazioni ricevute:

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