Modifica alla disciplina Iva sulla costruzione di abitativi da parte delle società di leasing
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In particolare, è al vaglio la possibilità di rendere applicabile il regime di esenzione ai canoni di locazione e di consentire la detrazione dell’Iva assolta sui costi legati alla costruzione ed ultimazione degli immobili, anche abitativi. La possibile modifica avrebbe l’effetto di ristabilire un “riallineamento” al principio della neutralità dell’imposta, nonché una possibile riduzione dei costi ribaltati dalla società di leasing in capo al proprio cliente. L’apertura giunge con la risposta fornita dall’onorevole Zanetti in occasione del question time di ieri presentato alla VI commissione Finanze n. 5-05349.
Il problema sollevato dall’onorevole Gebhard è quello relativo alle società di leasing che acquistano terreni edificabili o immobili in fase di costruzione per poi concedere in locazione finanziaria gli abitativi (una volta completati).
Nella risposta viene evidenziato come l’articolo 19bis1 del Dpr n. 633/72 stabilisca, alla lettera i), l’indetraibilità oggettiva dell’Iva assolta sull’acquisto, manutenzione e recupero di abitativi, eccetto per coloro che hanno per oggetto esclusivo o principale l’attività di costruzione. In questo caso, tuttavia, il concetto di costruttore non è quello (allargato) previsto per l’applicazione dell’articolo 10 del Dpr n. 633/72, che ricomprende «oltre ai soggetti ai quali risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha luogo la costruzione o la ristrutturazione del fabbricato, anche le imprese che realizzano i fabbricati avvalendosi di imprese terze per l’esecuzione dei lavori, ovvero quelle che svolgono tale attività occasionalmente». Il ragionamento sviluppato porta ad escludere, ai fini dell’articolo 19bis1, che regola le ipotesi di indetraibilità oggettiva, le società di leasing dal novero delle “imprese costruttrici”. Da qui ne deriva l’indetraibilità dell’Iva assolta sui costi di realizzazione degli abitativi. Viene poi ricordato che, quando la società di leasing loca in esenzione non scatta l’indetraibilità oggettiva, bensì il pro rata di detrazione. Inoltre, come confermato dalle Entrate con la Cm n. 27/06, resta ferma la possibilità di optare per l’applicazione separata dell’imposta in relazione alle locazioni finanziarie di immobili a destinazione abitativa, esenti ai fini Iva, che comportano la riduzione del diritto a detrazione.

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