Trib. Ravenna, 21 gennaio 2014 (leggi la sentenza per esteso)
Il Tribunale di Ravenna, con l’ordinanza in oggetto, ha chiarito che il contratto di mutuo fondiario è legittimo e non può essere considerato nullo per illiceità della causa, anche nell’ipotesi in cui l’erogazione della somma sia destinata all’estinzione di uno o più debiti preesistenti e scaduti.
Infatti, “il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo e comunque, sotto il profilo causale, il finanziamento si realizza in tal caso nella forma del dilazionamento di un debito altrimenti immediatamente esigibile”.
Si può configurare la nullità del contratto soltanto qualora i debiti preesistenti siano illeciti, perché inesistenti o frutto di violazione di norme imperative.