Nel Leasing la responsabilità è solo dell’utilizzatore
Leasing

Ancora nessun commento

Per una questione che si chiarisce, un’altra se ne apre. Sul bollo auto dei veicoli in leasing, il maxiemendamento governativo al decreto enti locali approvato l’altro ieri dal Senato chiarisce che la responsabilità del mancato pagamento è esclusivamente dell’utilizzatore e non anche della società di leasing. Ma aggiunge che il bollo va pagato non più alla Regione in cui ha sede la società, ma a quella in cui risiede l’utilizzatore suo cliente. Il che, se da un lato può limitare la concorrenza fiscale tra Regioni, dall’altro può complicare i conteggi per la ripartizione del gettito tra esse.
La questione della responsabilità del pagamento era sorta con la legge 99/2009: l’articolo 7 era formulato in modo ambiguo. Se era chiaro che il soggetto obbligato è l’utilizzatore, non si capiva invece se ci fosse anche la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, cioè della società di leasing. Né era stata risolutiva una nota del dipartimento Finanze del ministero dell’Economia (n. 13270/2012), favorevole alle società di leasing (salvo il caso in cui esse effettuino il pagamento cumulativo per la loro intera flotta): successive sentenze (anche recenti, come la 438/28/15 della Commissione tributaria regionale di Milano) hanno riaffermato la responsabilità solidale. Il maxiemendamento risolve le incertezze indicando l’interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 2.
Viene modificato anche il comma 3, attribuendo il gettito alla Regione dell’utilizzatore. Questo mal si concilia con un’altra disposizione dell’articolo 7, rimasta invariata: la possibilità per le Regioni di consentire alle società di leasing pagamenti cumulativi sui veicoli intestati a loro. Con il cambio di attribuzione del gettito, nasce il dubbio che debba essere la Regione dell’utilizzatore a consentire tali pagamenti, quindi l’operatore del leasing dovrebbe “spacchettare” i pagamenti in base alla residenza del cliente. Inoltre, il cambio di attribuzione vale solo per i veicoli che hanno come termine ultimo per il versamento una data successiva alla conversione in legge del decreto. Quindi, per l’annualità 2015, una parte della flotta dovrebbe seguire le vecchie regole e un’altra le nuove, con conseguenti complicazioni per tutti.
Il cambio di attribuzione del gettito ha lo scopo di evitare che gli operatori scelgano la sede in base alle tariffe vigenti nelle varie parti d’Italia. Ma le perdite di gettito per le zone meno “competitive” sono dovute anche alle norme per l’Ipt delle Province di Trento e Bolzano per i noleggiatori. Problema che il decreto in discussione, pur riguardando gli enti locali, non affronta.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI