Novità sul fronte delle agevolazioni fiscali agli investimenti in ambito startup
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Il D.d.L. di bilancio 2017 apporta, infatti, alcune modifiche interessanti al Decreto Legge n. 179/2012. Quest’ultimo aveva introdotto, a partire dall’anno 2013 e fino all’anno 2016, importanti misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative. In estrema sintesi, le misure fiscali consentivano a soggetti IRPEF (persone fisiche e società di persone) e soggetti IRES (società di capitale) di detrarre o di dedurre, rispettivamente, gli importi investiti in imprese start-up innovative, come definite dall’art. 25, c. 2 e 3, del Decreto Legge n. 179/2012.

L’obiettivo è ora quello di rafforzare tali misure e di renderle permanenti.

Di seguito analizziamo nel dettaglio come cambia l’art. 29 del Decreto Legge n. 179/2012 in conseguenza delle modifiche che dovrebbero essere apportate dall’approvazione del disegno di legge di bilancio 2017.

Durata

L’art. 14 del D.d.L. di bilancio, mediante l’aggiunta del comma 3-bis all’art. 29 del Decreto Legge n. 179/2012, estende e rende permanenti, a decorrere dall’anno 2017, le misure di incentivazione fiscale. L’attuale normativa limitava infatti l’agevolazione agli anni d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016.

Misura 

Fino al 31 dicembre 2016, la misura della detrazione dall’imposta lorda per i soggetti IRPEF è pari:

  1. al 25% dei conferimenti effettuati in start-up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico;
  2. al 19% dei conferimenti effettuati in start-up innovative diverse da quelle di cui al punto 1).

In entrambe i casi la detrazione suddetta opera fino ad un importo massimo di investimento nella/e start-up pari ad € 500.000 (cinquecentomila) per ciascun periodo d’imposta.

Fino al 31 dicembre 2016, la misura della deduzione dal reddito imponibile per i soggetti IRES è pari:

  1. al 27% dei conferimenti effettuati in start-up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico;
  2. al 20% dei conferimenti effettuati in start-up innovative diverse da quelle di cui al punto 1).

L’ammontare massimo di investimento agevolato per i soggetti IRES è attualmente pari ad € 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per ciascun periodo d’imposta.

A decorrere dal 1 gennaio 2017, la misura della detrazione dall’imposta lorda per i soggetti IRPEF  è elevata al 30% dei conferimenti effettuati in start-up innovative senza alcuna distinzione tra quelle a vocazione sociale e operanti nell’ambito energetico e le altre. Viene inoltre elevato ad € 1.000.000 (un milione) l’importo massimo agevolabile per periodo d’imposta.

A decorrere dal 1 gennaio 2017, la misura della deduzione dal reddito imponibile per i soggetti IRES è anch’essa elevata al 30% dei conferimenti effettuati in start-up innovative senza alcuna distinzione tra quelle a vocazione sociale e operanti nell’ambito energetico e le altre. L’importo massimo agevolabile rimane invece stabile ad € 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per ciascun periodo d’imposta come nella precedente formulazione normativa.

Condizione di efficacia delle novità

Come si evince dal testo normativo e dalla relazione illustrativa al D.d.L. di bilancio 2017, la proroga e le modifiche delle misure agevolative in questione sono subordinate alla autorizzazione della Commissione europea. Già per l’anno 2016 la commissione europea aveva consentito la proroga di tali misure, autorizzazione che era stata recepita tramite decreto MEF del 25 febbraio 2016.

Cause di decadenza dall’agevolazione

Per quanto riguarda il c.d. holding period, il D.d.L. di bilancio 2017 aumenta da due a tre anni l’arco temporale minimo di mantenimento dell’investimento nelle start-up innovative, pena la decadenza dall’agevolazione. Tale modifica, in realtà, non è altro che la conferma di quanto stabilito dal D.M. 25 febbraio 2016, che già a partire dall’anno d’imposta 2015 innalzava il periodo di mantenimento minimo dell’investimento.

L’investitore soggetto IRPEF o IRES può, pertanto, decadere dal diritto alle agevolazioni suddette se entro 3 anni dalla data in cui l’investimento rileva si verifica:

  1. la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti;
  2. la riduzione di capitale e/o la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzo di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative;
  3. il recesso o l’esclusione degli investitori;
  4. la perdita, da parte della start-up innovativa, di uno dei requisiti richiesti dall’art. 25, c. 2, Decreto Legge n. 179/2012.

Non comporta, invece, la perdita dell’agevolazione:

  1. il venir meno della qualifica di start-up innovativa nel caso di:
    1. decorrenza dei cinque anni dalla costituzione della società;
    2. superamento della soglia di € 5.000.000 (cinque milioni) del valore della produzione annua;
    3. ammissione alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
    4. il trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché il trasferimento conseguente alle operazioni straordinarie.

Tradotto in numeri

Andiamo ora a quantificare la maggiore agevolazione di cui potranno usufruire i contribuenti, ipotizzando un investimento pari al massimo dell’importo consentito dalla normativa:

Investitore Importo investito Percentuale “vecchia agevolazione” Percentuale “nuova” agevolazione
Fino al 31.12.2016 Dal 01.01.2017 Start-up a vocazione sociale/ambito energetico Altre start-up Start-up a vocazione sociale/ambito energetico Altre start-up
Soggetto IRPEF 500.000 1.000.000 25% 19% 30% 30%
Soggetto IRES 1.800.000 1.800.000 27% 20% 30% 30%

 

Vantaggio fiscale “vecchia” agevolazione Vantaggio fiscale “nuova” agevolazione Maggiore incentivo fiscale
Start-up a vocazione sociale/ambito energetico Altre start-up Start-up a vocazione sociale/ambito energetico Altre start-up Start-up a vocazione sociale/ambito energetico Altre start-up
€ 125.000 (€ 500.000 x 25%) € 95.000 (€ 500.000 x 19%) € 300.000 (€ 1.000.000 x 30%) € 300.000 (€ 1.000.000 x 30%) + € 175.000 + € 205.000
€ 133.650 (€ 1.800.000 x 27% x 27,5%) € 99.000 (€ 1.800.000 x 20% x 27,5%) € 129.600 (€ 1.800.000 x 30% x 24%) € 129.600 (€ 1.800.000 x 30% x 24%) – € 4.050 + € 30.600

E’ evidente come la differenza tra l’incentivo secondo le misure in scadenza al 31.12.2016 e l’incentivo a partire dal 01.01.2017  è maggiormente premiante per i contribuenti soggetti IRPEF. Questi godranno, infatti, sia di un raddoppio dell’importo dell’investimento sul quale calcolare l’agevolazione, sia di una maggiorazione di aliquota, anche se in misura meno consistente nel caso di start-up a vocazione sociale o operanti nell’ambito energetico.

Nel caso dei contribuenti soggetti IRES i maggiori benefici derivanti dall’introduzione delle suddette novità hanno incidenza meno significativa, stante il mantenimento dell’importo massimo agevolabile nella misura di € 1.800.000. Va tuttavia considerato che tale minor beneficio è interamente dovuto alla riduzione dell’aliquota di tassazione IRES dal 27,5% al 24% in previsione a partire dal 01.01.2017.

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