Nuova Mortgage Credit Directive: cosa cambia
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La Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016, riporta il Decreto  Legislativo n. 72 del 21 aprile 2016, di “Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141”.

Il decreto entra in vigore il 4 giugno 2016, le disposizioni, per i contratti di nuova sottoscrizione, devono essere applicate dal 1° luglio 2016, infine devono essere emanate varie norme di secondo livello, di modifica e d’integrazione del testo unico bancario (D.Lgs. n.385 del 1° settembre 1993). Le norme riguardanti la valutazione dell’immobile sono emanate entro il 30 settembre 2016, quelle che si riferiscono all’inadempimento del consumatore sono applicabili, trascorsi sessanta giorni dall’emanazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze mediante disposizioni di attuazione che devono essere adottate entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

La principale novità è l’introduzione nel TUB del Titolo VI – Capo I-bis Credito immobiliare ai consumatori.

Per una regolamentazione che innova fortemente quella in vigore, sono importanti anche le definizioni delle operazioni che rientrano nel suo ambito.

Le due definizioni più importanti sono innanzitutto “contratto di credito”, intendendo quello concesso (o promesso) da un intermediario autorizzato a un consumatore sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. Il credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali deve essere garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su un altro diritto reale o finalizzato all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato. Tutte le altre forme di contratto di credito non rientrano nell’ambito del Decreto 72/2016.

L’altra definizione è “costo totale del credito” che indica gli interessi e gli altri costi, incluse commissioni, imposte e altre spese, a eccezione di quelle notarili, conosciute dal finanziatore, in carico al consumatore in un contratto di credito. Sono compresi, anche costi dei servizi accessori – quelli proposti in combinazione con il contratto di credito – da sostenere obbligatoriamente per ottenere (o per godere delle stesse condizioni proposte) il finanziamento nonché quelli per la stima del valore del bene: nel primo caso il costo delle polizze assicurative, nel secondo la perizia estimativa. Sono escluse dal costo totale le spese relative alla trascrizione dell’atto di compravendita del bene e le eventuali penali in caso d’inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto.

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