Nuova pronuncia in tema di usurarietà nei contratto di mutuo
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Tribunale di Milano, 12 febbraio 2015

Nel caso sottoposto al Tribunale meneghino, l’attore denunziava l’usurarietà dei tassi afferenti un contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2011 per la somma di Euro 185.000,00 con un noto istituto di credito.

A fondamento della propria doglianza, l’attore deduceva l’usurarietà rinveniente dai tassi concordati al momento della stipula del negozio, a suo dire comprensivi di interessi di mora e corrispettivi, concludendo per l’applicazione dell’art. 1815 c.c. e, conseguentemente, per la declaratoria di gratuità del mutuo in parola e rideterminazione delle poste di interessi con eventuale restituzione dei maggiori importi pagati all’istituto di credito.

L’esito del giudizio, risoltosi in una pronuncia tranchant ex art. 281 sexies c.p.c., ha dato modo al Tribunale di Milano di confermare il proprio recente orientamento – rigettando così la domanda attorea – e cioè che “l’autonoma verifica di rispetto della soglia d’usura  va parallelamente condotta con riferimento ai due tassi[moratori e corrispettivi, n.d.a.che assolvono a funzioni diverse: il tasso corrispettivo indica invero la misura degli interessi riconosciuti al mutuante a titolo di corrispettivo (ossia prezzo) del prestito accordato, mentre il tasso di mora indica la misura della penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al proptrarsi ed all’entità dell’inadempienza”.

Il Tribunale, nella parte motiva della propria pronunzia ed a suffragio di quanto sopra, specificava infatti come, nel caso sottoposto al suo esame, il rilievo sopra argomentato appariva tanto più evidente considerando che, proprio dalla lettera contrattuale del negozio in discorso, emergeva che gli interessi moratori – in caso di ritardato pagamento dei ratei – sarebbero stati conteggiati a carico del mutuatario solo in sostituzione di quelli corrispettivi e non in aggiunta agli stessi: appariva già di tutta evidenza come la domanda attrice dovesse ritenersi totalmente infondata.

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