Nuove disposizioni per la polizza rc professionale degli gli iscritti Oam
esame OAM, KRADIOS, cambiavalute

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La Circolare OAM n.23/15 che entrerà in vigore il 1° settembre 2015 stabilisce in sintesi che il contenuto minimale deve:

  • garantire il risarcimento dei danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia derivanti da responsabilità civile dell’assicurato per condotte proprie nonché per eventi conseguenti a comportamenti tenuti dai dipendenti e collaboratori del cui operato gli agenti e i mediatori rispondono a norma di legge. Non sono consentite clausole che limitino o escludano l’oggetto della copertura anche solo in relazione a talune tipologie di danno;
  • garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri;
  • verificare che l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa assicurativa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale indennizzo del danno subito, salvo il diritto di rivalsa della stessa impresa nei confronti dell’assicurato.

Inoltre occorre tenere presente che…

  • La permanenza negli Elenchi è subordinata, alla validità ed efficacia della polizza di assicurazione di responsabilità civile.
  • Gli iscritti sono tenuti a comunicare all’Organismo entro venti giorni dalla data di avvenuta scadenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile il rinnovo della stessa, mediante l’apposito servizio previsto nell’area privata del portale dell’Organismo.
  • L’Organismo, rilevata la mancanza ovvero l’inefficacia della polizza, provvede a intimare all’interessato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) di comunicare una valida ed efficace polizza di assicurazione. In caso di inerzia dell’iscritto, e ferme restando le eventuali iniziative di carattere sanzionatorio ai sensi delle disposizioni vigenti, l’Organismo può disporre d’ufficio la modifica dello stato dell’iscritto a “iscritto non operativo”.
  • In caso di mancato ricevimento di qualsiasi comunicazione presso la casella di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni medesime si intendono comunque regolarmente ricevute. Resta salva la facoltà dell’Organismo di avvalersi delle altre modalità di comunicazione previste dall’ordinamento.
  • L’Organismo qualora abbia documentata evidenza della incongruità o incompletezza delle informazioni riguardanti la polizza di assicurazione della responsabilità civile, previa intimazione all’interessato a mezzo di posta elettronica certificata di comunicare la variazione delle stesse, in caso di inerzia dello stesso e ferme restando le eventuali iniziative di carattere sanzionatorio, dispone d’ufficio la modifica dei relativi dati. Ove si renda necessario, l’Organismo procede nelle modalità di cui al comma 3 disponendo d’ufficio la modifica dello stato dell’iscritto a “iscritto non operativo”.

Clicca QUI per leggere tutta la Circolare OAM 23/15

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