Nuove indicazioni delle Autorità di vigilanza in tema di PPI
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Dopo aver illustrato gli interventi programmati in un incontro preliminare e a seguito di osservazioni e commenti formulati dagli operatori, IVASS e Banca d’Italia hanno inviato agli stessi, il 26 agosto 2015, una Lettera al mercato recante dettagliate misure a tutela dei clienti delle polizze abbinate a finanziamenti (PPI – Payment Protection Insurance).

La Lettera ha confermato la presenza di criticità sia dal lato della produzione, sia dal punto di vista della distribuzione, richiedendo perciò precisi interventi da parte degli organi amministrativi delle società, da pianificare entro 90 giorni, sottoponendo il piano all’organo di controllo e che era da realizzare comunque entro il 22 febbraio 2016. L’Associazione, in considerazione del rilievo delle attività di adeguamento alle misure previste, ha richiesto una proroga dei termini, ottenendo tuttavia solo una maggiore flessibilità rispetto alla prima scadenza, quella relativa all’invio del piano degli interventi programmati alle Autorità.

Tra le principali indicazioni delle Autorità di vigilanza si è raccomandata:

  • la revisione dei prodotti con “garanzie rotanti” per renderli maggiormente calibrati alle caratteristiche ed esigenze dei diversi target di clientela e per eliminare le eccessive delimitazioni della copertura;
  • il riconoscimento del diritto di recesso anche per le coperture danni;
  • un assetto dei controlli interni idoneo a verificare che la rete di vendita commercializzi i nuovi prodotti in relazione al target individuato;
  • una serie di controlli per verificare l’assicurabilità dei rischi e l’adeguatezza del prodotto rispetto alle specifiche esigenze del cliente.

Inoltre, le misure hanno raccomandato di prevedere un questionario per il cliente ai fini della rilevazione dello stato di salute, potendo fare eccezione solo in caso di finanziamenti esigui ed escludendo comunque lo stato di salute dalle condizioni di assicurabilità, eliminando altresì le patologie pregresse dalle esclusioni.

Sui contratti già stipulati, per i casi in cui gli assicurati non siano stati messi nelle condizioni di esprimere compiutamente la loro situazione sanitaria pregressa e sorgano contestazioni sul punto, le Autorità hanno raccomandato di adottare una politica liquidativa tesa a favorire il pagamento della prestazione.

In aggiunta, si è richiesto agli operatori di garantire, all’atto della stipulazione della polizza, adeguati controlli per verificare la sussistenza delle condizioni di assicurabilità e l’adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze del cliente. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, si è raccomandata la restituzione automatica della quota parte del premio pagato e non goduto, aggiornando anche i contratti commercializzati già esistenti sull’obbligo di restituzione del premio e rivedendo criteri e modalità di calcolo della quota parte del premio da rimborsare, da illustrare nelle condizioni in modo comprensibile. Altra indicazione ha riguardato l’esigenza di distinguere i due rapporti (finanziamento e copertura assicurativa) sia in termini di documentazione precontrattuale sia riguardo ai costi (rata del finanziamento e premio assicurativo).

Con specifico riferimento ai distributori, si sono raccomandati modalità e tempi di offerta atti a evitare condizionamenti nella negoziazione del finanziamento.

Infine, si è introdotta la previsione dell’invio tempestivo di una comunicazione al cliente che riepiloghi le caratteristiche delle coperture assicurative sottoscritte e rammenti la facoltà del cliente di recedere dalla polizza.

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