Per i beni strumentali nuovi acquisiti in locazione finanziaria nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il super ammortamento si deduce anche sul prezzo di riscatto del bene maggiorando lo stesso nella misura del 40%.
È questo uno dei numerosi aspetti che le imprese e i professionisti devono tenere in considerazione per eseguire le proprie valutazioni sull’agevolazione contenuta nei commi da 91 a 93 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), applicabile già a partire dagli acquisti di beni materiali ammortizzabili nuovi effettuati dal 15 ottobre scorso e fino al 31 dicembre 2016. In linea generale, l’agevolazione in questione prevede la possibilità di maggiorare la deduzione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria nella misura del 40% limitatamente ai beni materiali strumentali nuovi (con esclusione dei fabbricati) la cui aliquota di ammortamento non sia inferiore al 6,5%, con esclusione di alcune tipologie di beni indicate in apposito allegato alla legge di Stabilità 2016. L’agevolazione in questione, prevista per tutte le imprese e i professionisti, e a prescindere dall’adozione del regime contabile ordinario o semplificato o dalla data di inizio attività, si riflette come già detto in una maggiore deduzione, ai soli fini fiscali, delle quote di ammortamento deducibili o dei canoni di locazione finanziaria. Per i beni acquisiti in proprietà, quindi, la norma agevolativa non impatta in alcun modo sul processo di ammortamento civilistico (art. 2426 c.c. e OIC 16), le cui regole impongono di «spalmare» l’imputazione del costo del bene ammortizzabile lungo la vita utile del bene. Pertanto, la maggior deduzione consentita non transita in alcun modo nel conto economico dell’impresa, ma si concretizza in una variazione in diminuzione nel quadro RF del modello Unico (per le imprese in contabilità semplificata si dovrà prevedere un apposito rigo nel quadro RE o RG del modello Unico). L’agevolazione compete anche per i beni acquisiti in locazione finanziaria, per i quali l’agevolazione si riflette in una maggiorazione del 40% della quota capitale del canone di leasing deducibile fiscalmente nel corso dell’esercizio. Come correttamente evidenziato da Assilea nella circolare del n. 25 del 29 ottobre 2015, è necessario scorporare la quota interessi compresa nel canone, e sulla quota capitale applicare l’agevolazione del 40%. Per lo scorporo della quota interessi è possibile utilizzare il metodo forfettario già previsto ai fini Irap dal dm 24 aprile 1998 (e utilizzato anche per l’applicazione dell’art. 96 del Tuir in materia di deduzione degli interessi passivi nei limiti del 30% del Rol). Nell’ipotesi di acquisizione del bene in locazione finanziaria, si pone la questione se l’agevolazione sia limitata alla deduzione (maggiorata) delle sole quote capitale dei canoni di leasing maturati lungo la durata del contratto, o possa anche estendersi alla deduzione delle quote di ammortamento del bene successive al riscatto, anche se questo avviene successivamente al termine del periodo agevolato, e quindi a partire dal 1° gennaio 2017. Sul punto, non pare vi possano essere dubbi sull’estensione dell’agevolazione anche alle quote di ammortamento successive al riscatto, con conseguente incremento del 40% del prezzo sostenuto per il riscatto del bene (al netto dell’Iva detraibile), che costituisce la base di calcolo per la deduzione delle quote di ammortamento. Ciò che rileva, infatti, è l’effettuazione dell’investimento, che nel caso di specie corrisponde alla sottoscrizione del contratto di leasing, nel periodo che va dal 5 ottobre al 31 dicembre 2016, a nulla rilevando la data di riscatto del bene. Da ciò consegue che non possono rientrare nell’agevolazione le quote di ammortamento riferite ai beni riscattati nel predetto periodo (dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016) ma relative a beni il cui contratto di locazione finanziaria è stato sottoscritto prima del 15 ottobre 2015, poiché trattasi di investimenti eseguiti antecedentemente al periodo agevolato.