Per ogni grado di crisi dell’azienda c’è la possibilità di attivare opportuni correttivi
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Dalla possibilità di richiedere una rateazione, ordinaria o straordinaria, dei debiti fiscali quando la crisi è temporanea e consiste in una obiettiva difficoltà di adempiere, fino alla conseguenza estrema della dichiarazione di fallimento o di accesso al concordato preventivo quando la crisi è ormai irreversibile e il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Di recente ulteriori due strumenti si stanno sempre più affacciando sullo scenario delle crisi e delle insolvenze: la transazione fiscale e il c.d. sovraindebitamento.

Per usare un eufemismo si potrebbe arrivare ad affermare che il perdurante stato di crisi economico-finanziaria del nostro paese ha finito per arricchire la legislazione di nuove procedure e strumenti finalizzati, per quanto possibile, alla composizione e risoluzione delle situazioni di difficoltà finanziaria e di vera e propria insolvenza.

La temporanea e obiettiva difficoltà. Recentemente il legislatore della riforma della riscossione con il dlgs n. 159/2015 entrato in vigore lo scorso 22 ottobre, ha risolto ogni e qualsiasi problematica interpretativa in ordine alla definizione della temporanea e obiettiva difficoltà ad adempiere che consente al contribuente di richiedere la dilazione ordinaria a Equitalia. Grazie alle previsioni contenute nell’articolo 10 della norma ora richiamata si è infatti eliminata ogni questione interpretativa concernente la verifica della temporanea difficoltà stabilendo che per debiti inferiori a 50 mila euro la stessa è semplicemente attestata nell’istanza presentata dal contribuente. Solo quando l’importo chiesto in dilazione supera tale soglia scatteranno, a seconda della tipologia del contribuente richiedente, le necessarie verifiche da parte del concessionario finalizzate ad accertare la sussistenza del requisito della temporanea e obiettiva difficoltà di adempiere. Se la crisi è temporanea e si sostanzia soltanto in una situazione di obiettiva difficoltà di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni allora si può chiedere una dilazione dei carichi pendenti con il concessionario della riscossione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione il debitore può richiedere, per una sola volta, la proroga della dilazione originariamente concessa per un ulteriore periodo fino a settantadue mesi. Se la difficoltà di adempiere si aggrava, per ragioni estranee alla volontà del debitore e legate alla congiuntura economica, allora il contribuente può richiedere un piano di rateazione straordinario, che può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili, dimostrando sia l’impossibilità di adempiere al pagamento secondo un piano ordinario al concessionario della riscossione sia la sua solvibilità.

Il perdurante squilibrio fra obbligazioni e patrimonio. Quando la crisi economica del soggetto assume dimensioni più significative, il nostro ordinamento ha previsto una procedura di ristrutturazione delle posizioni debitorie, attivabile da parte di coloro che non sono assoggettabili alle procedure concorsuali ordinarie (fallimento e concordato). Con l’articolo 6, legge n. 3/2012 l’Italia si è uniformata agli altri ordinamenti europei, introducendo uno strumento per l’esdebitazione dei cosiddetti «insolventi civili», ovvero consumatori e piccole imprese. Il legislatore, in particolare, ha configurato tre diversi strumenti di natura negoziale (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e procedura di liquidazione) volti a consentire al debitore di concludere un accordo con i propri creditori, da sottoporre poi al vaglio e all’omologa del Tribunale. Protagonista di tali procedure è il «sovraindebitato», cioè la persona fisica che abbia assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta, non fallibile, ovvero estraneo all’ambito di applicazione del fallimento e del concordato preventivo, che risulti «meritevole», ovvero che non abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti a uno degli strumenti di composizione della crisi, che non abbia subito provvedimenti di annullamento, revoca, risoluzione di detti strumenti e che abbia fornito la documentazione necessaria a ricostruire la propria situazione economico patrimoniale. Presupposto oggettivo per il ricorso a tali procedure è lo stato di sovraindebitamento, che il legislatore definisce come una «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente». Perché si abbia sovraindebitamento devono dunque ricorrere, alternativamente, due requisiti: la «crisi finanziaria dinamica» o la «crisi patrimoniale statica».

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