Dividendi a tassazione completa se la società partecipata si trova in un Paese black list
prestazione occasionale

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Contrariamente alla disciplina generale del prelievo sui dividendi, infatti, la tassazione avviene per cassa sull’intero importo del dividendo e, quindi, senza alcun abbattimento volto a evitare la doppia imposizione economica.
Grazie al decreto sull’internazionalizzazione delle imprese (Dlgs 147/2015), se il contribuente prova che la società controllata svolge una effettiva attività industriale o commerciale nello Stato in cui è insediata, gli sarà riconosciuto un credito per le imposte pagate all’estero (articolo 165 del Tuir).
La disciplina generale
La tassazione dei dividendi, sia per le persone fisiche che detengono la partecipazione qualificata non in regime d’impresa, sia per l’impresa individuale, le società di persone o di capitali, ed enti assimilati, qualunque sia la tipologia di partecipazione detenuta, avviene secondo il principio di cassa.
È un’eccezione al principio della competenza economica, introdotta per evitare l’imposizione anticipata al momento della delibera assembleare che decide la distribuzione degli utili, rispetto al momento in cui gli utili sono pagati ai soci.
Per mitigare la «doppia imposizione economica», dal punto di vista delle imposte sui redditi il dividendo subisce una tassazione parziale: solo il 49,72% dell’utile distribuito a persone fisiche, che detengono partecipazioni qualificate non in regime d’impresa, o, qualsiasi sia la partecipazione, a società di persone, sconta l’imposta sul reddito, mentre per le società di capitali il dividendo è tassabile nel limite del 5%, qualunque sia il tipo di partecipazione detenuta.
La società black list
Se la partecipata è residente in un Paese considerato a fiscalità privilegiata, o black list, invece, la tassazione avviene per cassa ma sull’intero importo del dividendo e, quindi, senza abbattimenti.
Per individuare i paesi a regime fiscale privilegiato bisogna fare riferimento al decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (e successive modifiche). Nel caso in cui la partecipazione nella società black list sia di controllo, l’articolo 167 del Tuir dispone che la tassazione dell’intero dividendo avvenga secondo il principio di competenza, anziché per cassa. In base al comma 8-bis dell’articolo 167, sono da considerare società black list anche quelle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
la tassazione effettiva a cui sono assoggettate è inferiore di oltre la metà rispetto a quella a cui sarebbero state soggette se fossero state residenti in Italia;
i proventi conseguiti derivano, per più del 50%, dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in cosiddetti passive income (titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie) o dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, dalla prestazione di servizi, anche finanziari, resi nei confronti di soggetti che controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati, o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente.
Sempre in base all’articolo 167, però, il contribuente può dimostrare l’esistenza di esimenti che possano provare, alternativamente che:
la società o un altro ente non residente, controllato, svolge un’effettiva attività industriale o commerciale nello Stato in cui è insediata, come sua principale attività;
dalla partecipazione di controllo non si vuole conseguire l’effetto di localizzare i redditi nello Stato a regime privilegiato. In questo caso il contribuente, socio della società, può anche interpellare preventivamente l’amministrazione finanziaria.
Con la prima esimente, sarà applicata la tassazione per cassa, che colpirà l’intero importo dell’utile ricevuto. Con la seconda, invece, l’utile sarà tassato per cassa ma il prelievo colpirà solo una parte del dividendo, nella stessa misura prevista per i dividendi non black list.
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