Rendiconto finanziario in chiaro nei bilanci
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Con l’approvazione in via definitiva, lo scorso 6 agosto, del decreto legislativo 139/15 di attuazione della direttiva 2013/34/UE, il rendiconto finanziario è diventato obbligatorio a partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016. Oltre allo Stato patrimoniale, al Conto economico e alla Nota integrativa, il bilancio di esercizio accoglierà quindi il prospetto che rappresenta la situazione finanziaria della società (articolo 2423, comma 1, Codice civile).
La novità riguarda le grandi imprese che non abbiano emesso titoli quotati sui mercati regolamentati europei. Queste ultime, infatti, presentano il rendiconto dal bilancio 2005, per effetto del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 che richiede a tali imprese l’utilizzo dei principi contabili internazionali.
Sono invece escluse dalla redazione del rendiconto le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, ossia quelle che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio;
4,4 milioni di euro di totale
dell’attivo;
8,8 milioni di euro di ricavi da vendite e prestazioni.
Tra le escluse c’è poi la nuova categoria delle «micro-imprese», esonerate anche dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione qualora nello stato patrimoniale siano già presenti determinate informazioni (si veda il nuovo articolo 2435-ter del Codice civile).
Dal rendiconto devono risultare, come prescritto dal nuovo articolo 2425-ter, «per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio, derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci». L’obiettivo è quello di evidenziare le variazioni delle disponibilità liquide di un’impresa durante un determinato periodo, consentendo di valutare la sua capacità di generare flussi finanziari positivi, di far fronte alle obbligazioni e di distribuire dividendi.
Il documento permette, inoltre, di comprendere i motivi della differenza tra risultato dell’esercizio (utile o perdita) e variazioni della liquidità evidenziando gli effetti sulla posizione finanziaria dell’impresa della gestione operativa, dell’attività di investimento e di quella di finanziamento effettuate nel periodo di riferimento.
L’obbligo di presentare il rendiconto finanziario agevolerà anche le banche nel valutare la solvibilità delle imprese che richiedono finanziamenti. Gli intermediari creditizi, infatti, utilizzano sempre più frequentemente indici della capacità di rimborso basati su flussi finanziari, come il Debt Service Coverage Ratio, ottenuto rapportando il cash flow prodotto dalla gestione operativa all’importo del debito in un determinato esercizio, comprensivo di quota capitale e interessi.

Per comprendere cosa si intenda per «disponibilità liquide» occorre fare riferimento ai principi contabili nazionali. Secondo l’Oic 10 «Rendiconto finanziario» emanato dall’Organismo italiano di contabilità nell’agosto 2014 (si veda anche l’altro articolo), le «disponibilità liquide» sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa, sia in euro che espressi in valuta estera. Lo stesso principio contabile ha eliminato la possibilità di redigere il rendiconto finanziario facendo riferimento alla risorsa finanziaria del «capitale circolante netto», in quanto considerata obsoleta, poco utilizzata dalle imprese e non prevista dalla prassi contabile internazionale.
La nozione di disponibilità liquide prevista dall’Oic 10 si differenzia da quella prevista dai principi contabili internazionali, i quali includono nelle risorse finanziarie anche i «mezzi equivalenti» (cash equivalents), rappresentati dagli investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidita?che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore (si veda Ias 7, paragrafo 6). Lo Ias 7, inoltre, include tra le disponibilità liquide e mezzi equivalenti anche gli scoperti bancari rimborsabili a vista che formano parte integrante della gestione della liquidità dell’impresa (cfr. par. 8). Tali strumenti sono stati esclusi dall’Oic 10, come chiarito dallo standard setter nazionale nell’introduzione al documento, a causa di incertezze applicative che ne potrebbero derivare.

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