Pignoramenti, costi al rialzo

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La ricerca telematica dei beni da pignorare farà salire il costo delle esecuzioni. E comunque rimane nel limbo delle buone intenzioni, visto che non è fissato un termine certo per il suo avvio. È una falsa partenza quella della nuova procedura di consultazione delle banche dati pubbliche per il rintraccio di beni da pignorare, prevista dal decreto legge 132/2014 (Riforma della giustizia civile). Anche se dovrebbe essere la carta giocata dal governo per rendere efficienti le esecuzioni, altrimenti inchiodate al nulla di fatto, a danno del creditore costretto a rassegnarsi a perdere i propri crediti. C’è il rischio, infatti, che il contribuito di 43 euro, previsto dal dl 132/2014 si aggiunga al contributo unificato da pagare per l’istanza di vendita o assegnazione dei beni pignorati. E questo potrà andare a sommarsi alle spese di consultazione diretta tramite gestori, in caso di mancato funzionamento del collegamento preso gli ufficiali giudiziari e si cumulerà anche al compenso ad hoc per gli ufficiali giudiziari. Rischio che nasce dal fatto che la relazione tecnica al dl da una parte afferma che il contributo di 43 euro è alternativo al contributo unificato e da un’altra parte afferma l’esatto contrario. Anche gli uffici del senato presso il quale il decreto è incardinato per la conversione chiedono chiarezza. Così come chiedono di avere certezza su quando potrà partire il sistema visto che il decreto non stabilisce un termine per l’adozione del decreto ministeriale con le misure attuative. Ma andiamo con ordine. Il dl 132/2014 vuole regolare le esecuzioni e stanare i debitori furbetti che contano sulla non conoscibilità di informazioni patrimoniali. Il governo ha risposto introducendo una procedura speciale che garantisce di accedere a quelle preziose informazioni. Il creditore chiede al giudice di autorizzare l’ufficiale giudiziario di collegarsi telematicamente all’anagrafe tributaria e anche all’anagrafe dei rapporti finanziari. Sistema questo che ha i suoi costi. E qui comincia il giallo dei 43 euro. La relazione tecnica comincia con il dire che la procedura comporta il pagamento di un contributo unificato pari a 43 euro «alternativo» al contributo unificato dovuto per l’istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati (art. 14, comma 1 del dpr 115/ 2002). E si stima in 4,3 mln di euro annui il possibile introito per l’erario, stimando 100 mila i casi in cui si farà ricorso all’ufficiale giudiziario per la ricerca telematica. A questo punto la relazione cambia idea e afferma che il gettito costituisce una nuova entrata per il bilancio dello stato poiché il contributo unificato dovuto per l’istanza di ricerca con modalità telematica «non è alternativo» al contributo unificato. Tra l’altro la cifra stimata viene portata a compensazione delle riduzioni di entrate provocate dal ricorso alla negoziazione assistita, introdotta sempre dal dl 132/2014. Il carattere alternativo o meno del contributo, per gli uffici del senato, rappresenta quindi un aspetto che va chiarito. Tra l’altro tale costo si aggiunge ad altre spese, che il creditore deve mettere in conto. Ulteriore aspetto riguarda, infatti, la gratuità dell’accesso alle banche dati. L’assenza di costi è, infatti, prevista per l’ufficiale giudiziario. Per quanto attiene, invece, l’accesso da parte del creditore procedente, qualora il collegamento non sia funzionante, la norma nulla dice circa la gratuità o meno dell’accesso. Infine, sul punto, il creditore deve sobbarcarsi dei compensi aggiuntivi riconosciuti agli ufficiali giudiziari per la prevista facoltà di interrogazione delle banche: i relativi oneri rientreranno nelle spese di esecuzione e saranno posti a carico delle parti interessate. Quanto ai tempi di avvio della novità la nota degli uffici di palazzo Madama rileva la mancata indicazione nell’articolato del termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto del Ministro della giustizia con il quale saranno definite le tutele e le modalità di esercizio della nuova forma di ricerca telematica. In sostanza, quindi, non viene fornita alcuna ipotesi circa i tempi effettivi per la nuova istanza di ricerca.

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