Segnalazione in Crif e Centrale rischi: inammissibilita’ della tutela ex art. 700 c.p.c.

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Con ordinanza resa in data 11 luglio 2014, il Tribunale di Nola ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso per ottenere la cancellazione della segnalazione dalla CRIF e dalla Centrale Rischi della Banca D’Italia.

In particolare, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità della segnalazione nelle banche dati operata a carico del garante, a seguito del mancato pagamento delle rate – previste in esecuzione dei contratti di locazione finanziaria –  da parte del debitore principale.

L’Organo Giudicante, da un lato ha rilevato l’irregolarità della segnalazione in quanto riferibile al garante, estraneo all’inadempimento del debitore principale, dall’altro ha sottolineato che l’“irregolarità” della segnalazione non prova ex se il pregiudizio concreto ed imminente,  necessario ai fini della tutela invocata.

Infatti, il Giudice, passando in rassegna i requisiti richiesti ex lege per la concessione della tutela cautelare atipica, ha rilevato la mancanza del periculum in mora, posto che il pregiudizio non è stato in alcun modo provato dal ricorrente che non ha versato in atti “bilanci […] né una situazione patrimoniale o finanziaria aggiornata, né visure integrali che diano conto dei rapporti finanziari e bancari in corso, di eventuali problemi intercorsi, di revoche di affidi”.

Pertanto, all’irregolarità della segnalazione nella CRIF e nella Centrale Rischi della Banca d’Italia non consegue un pregiudizio grave e irreparabile “in re ipsa”,  dovendo in ogni caso il ricorrente  provare il “periculum in mora”  per la concessione del provvedimento cautelare d’urgenza.

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