In particolare facendo seguito alla comunicazione del 29 marzo 2016, con la quale è stata istituita la nuova rilevazione statistica sulle esposizioni in sofferenza, si forniscono, precisazioni inerenti le modalità di segnalazione delle “cancellazioni parziali”. In premessa si fa presente che, ai fini del calcolo della soglia di rilevazione, eventuali linee di credito totalmente stralciate devono essere considerate unitamente a quelle ancora in essere verso il medesimo debitore. Ne consegue che il fenomeno “cancellazioni parziali”, richiesto nella Sezione 1 “Singola linea di credito”, è riferito anche a eventuali linee di credito che risultano totalmente stralciate alla data di riferimento della segnalazione. Per ragioni di chiarezza, la variabile informativa “cancellazioni parziali” viene ridenominata in “cancellazioni parziali/totali”, mantenendo il medesimo nome campo (PERDITE) indicato nel relativo sistema delle codifiche. Va da sé che nella situazione in cui il debitore risulti totalmente stralciato (ossia tutte le linee di credito ad esso riconducibili sono state totalmente stralciate) alla data di riferimento della segnalazione, non deve essere prodotta alcuna informazione. Alla prima utile occasione si provvederà ad aggiornare le relative Istruzioni per la compilazione.
Si vaccina 217 volte contro il Covid: ecco gli effetti
Sta facendo parecchio discutere il caso di un uomo tedesco che si è vaccinato ben 217 volte contro il Covid. La notizia non è affatto una fake news come potrebbe sembrare, e anzi è stata confermata da Lancet, che ha pubblicato i risultati di una ricerca condotta proprio a partire da questo singolarissimo caso. L’uomo,…