Presupposti per l’esercizio dell’azione di ripetizione degli indebiti in conto corrente

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Tribunale di Pescara, 24 giugno 2013 (leggi la sentenza per esteso)

L’azione di ripetizione può essere esercitata solo dopo la chiusura del conto o quando il correntista effettui pagamenti in senso solutorio in favore della banca in pendenza dell’apertura di credito.

Questo è quanto sostengono i Giudici del Tribunale di Pescara, che con la sentenza del 24 giugno 2013 sono entrati nel merito dell’argomento.

Tizio, infatti, titolare di conto corrente presso la Banca Alfa conveniva in giudizio l’istituto di credito chiedendo – tra le altre cose – che la banca fosse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni subiti

I Giudici richiamando quanto già espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010 affermano che affinché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.

La mera annotazione di una determinata posta, tuttavia, comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma non si risolve automaticamente in un pagamento, perché non vi corrisponde necessariamente un’attività solutoria a favore della Banca.

Sin dal momento dell’annotazione però, avvedendosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha avuto ancora luogo.

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