Quale futuro per la Mediazione Creditizia?
Eustacchio Allegretti protagonista delle prime sfide di Assomea passa il testimone a Flavio Miglioli

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Il D.Lgs 141/10 ha professionalizzato il mercato della mediazione creditizia attraverso nuovi requisiti per le società, organizzativi e di capitale, esami/prove valutative per i collaboratori e vigilanza a cura dell’OAM.

Con la Direttiva Comunitaria potrebbe essere reintrodotta la c.d. attività di segnalazione.

Tutto questo non ha senso per i seguenti motivi:
1. Ogni Stato membro può mantenere la legislazione esistente se maggiormente tutelante;
2. Il Ministero dell’Economia e Finanze ha già previsto che la segnalazione costituisce attività 
di mediazione creditizia.

A tutela delle società di mediazione creditizia chiediamo al Legislatore di mantenere l’attuale impianto normativo, più tutelante per banche e consumatori finali.

L’art. 12 del DDL di delegazione comunitaria 2015, a recepimento della Direttiva Comunitaria MCD 2014/17/UE (Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/ 2010), al punto 4) “delega” il Governo “ad individuare le attività che non integrano intermediazione del credito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 8, della direttiva 2014/17/UE, tra cui, quelle consistenti nella mera presentazione o rinvio di un consumatore a un creditore o intermediario del credito ovvero quelle svolte a titolo accessorio nell’ambito di altra attività professionale”.

Se il testo dell’art.12 rimanesse quello approvato dal CDM ed ora all’esame delle commissioni parlamentari, in vista del definitivo recepimento della direttiva in argomento, con scadenza prevista per il 21/03/2016, si correrebbe il rischio di vanificare gli effetti di moralizzazione, professionalizzazione, innalzamento dei livelli di protezione, trasparenza, tutela di famiglie e consumatori, ottenuti dal legislatore del D.Lgs 141/10 attraverso l’abrogazione della previsione normativa anteriormente vigente, che consentiva la raccolta, nell’ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte, tra gli altri, di soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali, statuendo che essa non potesse considerarsi attività di mediazione creditizia, in quanto attività strumentale ed accessoria ad altra principale, proprio quella che oggi sembrerebbe volersi reinserire.

Il rischio, in definitiva, è quello di azzerare ormai quasi tre anni di buona pratica creditizia, amministrata attraverso un mercato regolamentato da operatori certificati, i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria, in ossequio ai requisiti patrimoniali, abilitativi, professionali, formativi e morali introdotti dal D.Lgs. 141.
Qui si rischia di fare un salto nel buio attraverso un pericoloso ritorno a quel passato, che il D.Lgs. 141/10 ha spazzato via.
Un passato fatto di 120.000 soggetti, a vario titolo, operanti nell’intermediazione creditizia, a detrimento dell’orientamento del mercato verso la corretta intermediazione del credito solo a chi ne ha i requisiti e la tutela del cliente finale, invece oggi garantito dalla professionalità degli operatori, circa 4.000 e tutti sotto il cappello della responsabilità oggettiva delle società di mediazione creditizia.

E tutto questo senza alcun motivo, normativamente rilevante.
Lo Stato italiano non aveva e non ha alcuna necessità, obbligo o ragione di legiferare ulteriormente in tema, atteso che lo ha già fatto, con il D.Lgs. 141/10, nel quale ha assunto una linea ben definita rispetto alla disciplina dell’attività di mediazione creditizia e dei requisiti abilitativi, linea, che ha dato ottima prova di se’ in questi tre anni di applicazione pratica anche attraverso l’istituzione dell’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), quale Regulator del mercato. 
L’art. 2 della direttiva, proprio per salvaguardare situazioni normative pregresse come quella italiana, recita:
“Livello di armonizzazione 1. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell’Unione” .

Non c’è nient’altro da aggiungere. Il 141 andava bene e va bene così com’è.
 Perché’ tornare immotivatamente indietro.

In altre parole, un attento esame parlamentare dovrà privilegiare la suddetta clausola di salvaguardia della legislazione nazionale più tutelante e quindi tenere ferma la disposizione abrogativa della mediazione “cosiddetta accessoria” ad altra attività professionale, senza alcuna abilitazione OAM, prendendo atto che sul tema, lo stato italiano ha già legiferato (con il D.lgs. 141/2010) con buoni risultati, che sono sotto gli occhi di tutti, nell’unica ottica considerabile: la tutela del buon merito creditizio e la salvaguardia di consumatori e famiglie.

Lo stesso dicasi per il tema segnalazione, rispetto al quale, sempre la ridetta riserva di armonizzazione sopra tratteggiata, consente il mantenimento della sedimentazione normativa attuale, consacrata nel provvedimento del MEF Prot. DT 100578 del 21/12/2012, laddove si afferma che anche la mera attività di segnalazione sia riconducibile a quella propria della mediazione creditizia, come tale soggetta all’abilitazione OAM. 
La conseguenza finale, in conclusione, dell’approvazione del testo attuale dell’art.12, sarebbe, come già ampliamento descritto, un ritorno ad un passato fatto da “segnalatori” senza requisiti, senza responsabilità e senza alcuna organizzazione.

Tutto questo a discapito delle società di mediazione creditizia e dei loro collaboratori che in questi anni hanno fortemente investito per rispondere agli stringenti requisiti previsti dal D.Lgs. 141/10.

*Sintesi del Presidente Assomea Flavio Miglioli

Assomea, Associazione dei Mediatori Creditizi, nata nel 2008, è da diversi anni punto di riferimento per gli operatori del settore del credito ed interlocutore delle Istituzioni e di tutti i soggetti della categoria, tra i quali l’OAM del quale è tra soci fondatori.

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