Tribunale di Milano, 30 settembre 2014 (leggi la sentenza)
E’ passata solo qualche settimana dal nostro ultimo contributo sul disconoscimento delle firme e sull’affidamento incolpevole nelle operazioni di finanziamento, che è già intervenuta un’ulteriore conferma della tesi che vede l’apparenza del diritto e l’affidamento incolpevole argomenti dotati di una specifica consistenza nel superare l’eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni formulata nell’ambito di un contenzioso giudiziale.
La vicenda di causa muove le premesse da un’azione giudiziale di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un’A.T.C. (Autorità Terza Ceduta), la quale, nel costituirsi in giudizio, aveva disconosciuto – seppur con una formulazione estremamente generica – la paternità delle sottoscrizioni apposte sugli atti di benestare relativi ai contratti di cessione del quinto dello stipendio conclusi da un Istituto di Credito Cliente dello Studio con il lavoratore/consumatore.
La società terza ceduta, tuttavia, si era preoccupata unicamente di disconoscere le sottoscrizioni apposte su gli atti di benestare, e non anche quelle dei contratti di cessione del quinto regolarmente notificati all’A.T.C., al pari delle lettere di diffida.
Ragion per cui, Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 16.09.2014/30.09.2014, ha deciso che: “il disconoscimento, oltre tutto in termini decisamente scarni, viene a tradire proprio il principio dell’incolpevole affidamento del terzo che, nulla vedendosi opporre, a distanza di anni, neppure può legittimamente avere alcuna contezza della non autenticità dei documenti in questione. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, l’opposizione va rigettata”.