E’ onere della Banca provare il proprio credito anche per la fase anteriore agli ultimi dieci anni

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Cass., sez. I, 18 settembre 2014, n. 19696 

Il presente contributo sottopone all’attenzione dei lettori di iusletter una recentissima pronuncia della Suprema Corte in materia di contenzioso bancario, relativamente all’onere della prova del credito da parte della banca.

L’art. 2220 c.c. impone, come noto, l’obbligo di conservazione delle scritture contabili per un periodo di dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

Nella fattispecie oggetto della citata pronuncia, la banca ha giustificato l’impossibilità di provare il proprio credito (rinveniente da scoperto di conto corrente), proprio invocando l’anzidetta disposizione.

La Cassazione, tuttavia, ha evidenziato – peraltro richiamando un orientamento già consolidato  – che l’invocato termine decennale è previsto solo come limite temporale ai fini dell’obbligo della banca di fornire ai clienti la documentazione richiesta, ma non al fine di sottrarre l’istituto dall’onere di provare i propri crediti. Tale esenzione, difatti, non è desumibile dal tenore dell’art. 2220 c.c. medesimo.

Non  si può dunque confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (cfr anche Cass. n. 23974/2010), cui la banca risulta gravata.

La Corte ha, quindi, disposto che “nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale non può sollevarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore”.

Per le considerazioni che precedono, i giudice di legittimità, hanno definitivamente concluso che per l’accertamento dell’indebito derivante dalla nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicata fin dall’insorgere del rapporto di conto corrente, è necessario, indefettibilmente, la ricostruzione dei movimenti del conto fin dalla sua nascita, non potendo la banca  invocare il disposto di cui al citato 2220 c.c.

Dai principi innanzi enunciati, ne viene dunque che “l’eventuale impossibilità di reperire la documentazione relativa al segmento temporale sopraindicato da parte del creditore onerato, non può riverberare sull’accertamento dell’indebito opposto dal debitore, ma esclusivamente sul residuo credito ove accertabile”.

Articolo tratto da

iusletter

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