Regime transitorio: la Legge e i Fatti

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Il regime transitorio, disposto dall’OAM negli artt. 26, comma 4 e 28, comma 1-bis del D.lgs 141/10 e valido fino al 31 Dicembre 2012, continua oggi a vigere.

Come previsto nel citato D.lgs e nelle successive modifiche, Banca d’Italia ha cessato al 31 Dicembre 2012 la tenuta dell’elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi.

Dal 1°gennaio 2013, quindi, come recita l’avviso pubblicato sul sito di Banca d’Italia, possono continuare ad esercitare, in base alla previgente disciplina:

  • l’attività di agenzia in attività finanziaria, le persone fisiche e le società iscritte nel vecchio elenco tenuto dalla Banca d’Italia che hanno presentato, entro il 31 ottobre 2012, domanda di iscrizione nei nuovi elenchi tenuti dall’Organismo degli agenti e mediatori, fino alla data di iscrizione o di rigetto della istanza stessa da parte dell’OAM. Le società possono avvalersi di persone fisiche già iscritte nei vecchi elenchi a condizione che siano state segnalate come collaboratori nell’istanza presentata all’OAM. Nella presente sezione è pubblicato l’elenco aggiornato dei soggetti che beneficiano del richiamato regime transitorio;
  • esclusivamente l’attività di agenzia nei servizi di pagamento, tutti gli altri soggetti iscritti al 31/12/2012 nel vecchio elenco tenuto dalla Banca d’Italia, fino a 30 giorni dopo l’entrata in vigore del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle finanze previsto dall’art. 124-quater, comma 6 del T.U. bancario ovvero fino all’accoglimenti o al rigetto da parte dell’OAM dell’istanza di iscrizione nella sezione speciale riservata agli agenti nei servizi di pagamento, qualora l’istanza sia presentata entro il predetto termine di 30 gg.

E’ ovvio e professionalmente comprensibile che una analisi attenta e tesa a garantire soprattutto il consumatore finale, quale obiettivo prioritario dell’OAM, implichi un lasso temporale concreto ed empirico più ampio di quello teoricamente previsto.

Se questo da un lato intende garantire in futuro il consumatore, dall’altra consente ancora oggi a operatori del settore che nello svolgimento della propria professione non hanno, anzi non sentono, alcun senso di responsabilità e professionalità, cosa che da anni il settore del credito, quello sano, auspica e rivendica a continuare un’attività a dir poco borderline, più  correttamente illecita, quale quella denunciata nel servizio di Striscia la Notizia di lunedì 07 Gennaio 2013.

Testimonianze di questo genere, al di là del coraggio della denuncia da tutti noi ammirato, ledono radicalmente l’immagine del Professionista del Credito (sia esso Agente in Attività Finanziaria che collaboratore di un Mediatore Creditizio) nei confronti del mondo dei consumatori, già provati dalla situazione economico-finanziaria che il Paese attraversa da diversi anni ormai.

Pertanto, nel rispetto del lavoro dell’OAM e fiduciosi del buon esito della loro scrupolosa attività, preme al nostro settore riscattare l’immagine del professionista che, al contrario di quanto emerso nel servizio di Striscia, non sparisce, ma vuole e deve essere un punto di riferimento e di supporto per la clientela che a questo professionista affida i propri desideri e le proprie esigenze. Dunque una figura professionale che RESTA!

Redazione Assofinmed

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3 commenti

  • andrea ha detto:

    Sono iscritto alla sezione E del Ivass , sono obbligato ad iscrivermi all’ Oam ?

  • redazioneassofinmed ha detto:

    Caro Andrea, se intendi nello svolgimento della tua professione vendere solo polizze non è necessario iscriversi all’OAM. Se invence intendi anche svolgere l’attività di AAF o Mediatore Creditizio devi cercare una società iscritta all’OAM che ti iscriva. In tal caso dovrai affrontare l’iter previsto dalla 141, con i diversi corsi di formazione previsti e le rispettive prove valutative.

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