Rimborso delle spese legali sopportate dal ricorrente
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La decisione del Collegio di Roma dell’A.B.F. in esame riguarda il ricorso presentato dal titolare di una carta di credito il quale, dopo aver ricevuto l’estratto conto, si è accorto che era stata addebitata una operazione a lui sconosciuta nei confronti di un soggetto altrettanto sconosciuto, per l’importo complessivo di euro 1.800,00, frutto di una clonazione del dispositivo di pagamento.

Dopo aver presentato ricorso nei confronti della banca, questa si rendeva subito disponibile a risolvere la questione, restituendo il predetto importo al cliente, oltre ad euro 20,00 per spese di presentazione del ricorso innanzi all’A.B.F.

Il cliente però, pur prendendo atto dell’immediato riscontro fornito dalla banca, ha lamentato la mancata restituzione delle spese legali sostenute per la presentazione del ricorso, non considerando pertanto conclusa la controversia.

Il Collegio dell’A.B.F. ha dapprima dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla restituzione di quanto sottratto al ricorrente per la duplicazione della sua carta di credito, ed è poi passato ad esaminare la questione del rimborso delle spese legali, osservando che il legale del ricorrente non aveva allegato alcuna fattura o nota spese.

Ciò posto, il Collegio ha ritenuto applicabile un indirizzo che, sulla scorta della decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498 del 26.10.12, risulta essere un indirizzo consolidato sul punto, che ammette la rifusione delle spese legali, nei termini indicati dalla predetta decisione: “Per quanto viceversa attiene alla refusione delle spese legali, le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (in breve “Reg. ABF”) non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore. Ciò non toglie tuttavia che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest’ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l’accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l’accertamento dell’effettivo sostenimento dell’onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell’importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l’importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch’esso in via equitativa”.

Il Collegio di Roma, stante la limitata portata della questione, ha quindi disposto che la banca dovesse ancora corrispondere al cliente la somma di euro 100,00 a titolo di rimborso, evidenziando comunque che l’istituto bancario non aveva detratto dall’importo in precedenza restituito la franchigia di euro 150,00 prevista dall’art. 12, comma 3 del d. lgs. 11/2010 che prevede: “3. Salvo il caso in cui l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), l’utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento”.

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