Ripartono gli incentivi della Legge 181/89 gestiti da Invitalia
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La normativa è stata infatti aggiornata dalDecreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015.  Le principali novità sono che diventano finanziabili anche i programmi di investimento per la tutela ambientale, il turismo e i progetti di innovazione organizzativa e che la partecipazione al capitale sociale da parte di Invitalia non sarà più obbligatoria, ma potrà avvenire su richiesta dell’impresa.

L’incentivo è rivolto alle piccole, medie e grandi imprese costituite in forma societaria, comprese le società cooperative e la società consortili. Beneficiari sono le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative e le società consortili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo, i programmi di investimento per la tutela ambientale, i progetti per l’innovazione dell’organizzazione.

I programmi e i progetti devono a) riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa o nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione; b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro; C) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni;  d) essere ultimati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni; e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti caratterizzato da un incremento degli addetti.
La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale partecipazione al capitale non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.

L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.

 

Ministero dello Sviluppo Economico

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 181/1989
IN FAVORE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALI.

 

 

BENEFICIARI

 

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative e le società consortili che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
h) esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l’attività entro due anni dal completamento del programma proposto nella zona interessata.
Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande dimensione.

 
PROGRAMMI AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale.

A completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l’innovazione dell’organizzazione.
I programmi di investimento produttivo devono essere diretti:

  • a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
  • b) all’ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo
  • complessivo;
  • c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino i servizi;
  • d) all’acquisizione di attivi di uno stabilimento;

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti devono:

  • a) riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa o nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione;
  • b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro(unmilionecinquecentomila);
  • c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni
  • d) essere ultimati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni
  • e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti caratterizzato da un incremento degli addetti.

 
SPESE AMMISSIBILI

  • a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
  • b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
  • c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
  • d) programmi informatici dedicati esclusivamente all’utilizzo dei beni;
  • e) immobilizzazioni immateriali;

 
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato.
Le intensità massime di aiuto sono espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL);

 

Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale è pari al 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma.

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni,
Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa è determinato in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto.

 

In caso di partecipazione al capitale l’intervento complessivo ai sensi della Legge 181, comprensivo del contributo a fondo perduto, dell’eventuale contributo diretto alla spesa, del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale, dovrà, di regola, prevedere che la somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale non sia inferiore al 50% dell’ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili per lo stesso intervento,
La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale partecipazione al capitale non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.

 

Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

 

Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull’immobile e privilegio speciale, entrambi da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie è pari alla quota capitale del finanziamento. Qualora il programma di investimento preveda la realizzazione di opere di ristrutturazione e non venga acquisita l’ipoteca in
quanto l’acquisto dell’immobile non è oggetto del programma, il finanziamento agevolato deve essere assistito da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore.

 

L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI RISCHIO
E’ facoltà del soggetto proponente l’iniziativa agevolabile ai sensi del Decreto richiedere una partecipazione di minoranza del Soggetto gestore al capitale dell’impresa.

Tale partecipazione è richiedibile in sede di presentazione della domanda di agevolazioni ed è definita:
La partecipazione ha natura transitoria, non deve, di regola, essere superiore al 30% del capitale delle imprese e non deve comportare per il Soggetto gestore responsabilità di gestione, né rilascio di garanzie

 

La partecipazione al capitale di rischio determina:
a) per le imprese partecipate, l’obbligo, sino alla alienazione della partecipazione, di certificazione dei bilanci da parte di imprese autorizzate ai sensi di legge;
b) la nomina da parte del Soggetto gestore di un sindaco effettivo del collegio sindacale, se esistente ai sensi della normativa vigente.

DOMANDE
Le domande di agevolazione presentate dalle società che intendono realizzare i programmi di investimento nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa ovvero non complessa sono esaminate sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello.
Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi a un programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione;

è possibile presentare domanda congiunta solo nel caso in cui il progetto per l’innovazione dell’organizzazione preveda il coinvolgimento di uno o più società di capitali oltre a quella che realizza il programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale; quest’ultima deve sostenere non meno del 50% delle spese relative al progetto per l’innovazione dell’organizzazione.
Il Ministero, successivamente alla emanazione del decreto, definisce con specifico avviso i termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sui territori delle aree di crisi industriale non complessa; nei casi in cui l’intervento è disciplinato da apposito accordo di programma, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono indicati dal Ministero tramite emanazione, per ciascun accordo di programma, di uno specifico avviso.
Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, all’istruttoria delle stesse.

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