Ritenuta d’acconto anno 2017, cosa dice l’Agenzia delle Entrate
modello unico

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L’Agenzia delle Entrate, di recente, ha offerto chiarimenti in merito a quanto previsto dalla Legge di stabilità 2017 per coloro i quali rientrano nel Regime forfettario e si ritrovano a porsi quesiti relativi alla ritenuta d’acconto. Dalla nota emerge che questi professionisti non sono soggetti alla ritenuta d’acconto e non la operano sui compensi corrisposti.

Cosa prevede la Legge di Stabilità 2017

La Legge di stabilità del 2015 ha introdotto alcune semplificazioni fiscali e contabili di cui possono beneficiare i soggetti che rientrano nel regime forfettario introdotto dalla stessa legge. Tra queste semplificazioni c’è il fatto che questa categoria di contribuenti non subisce più la ritenuta di acconto e non la opera sui compensi corrisposti.

Da dove nasce l’esonero

I soggetti che rientrano nel regime forfettario non sono considerati sostituti d’imposta. Ecco spiegato, quindi, il perché dell’esonero. I contribuenti forfettari, infatti, non potendo operare in qualità di sostituti d’imposta sono esonerati dall’effettuare ritenute alla fonte quali acconto sul pagamento di compensi, stipendi o provvigioni.

L’esonero però è soggetto all’obbligo di fornire informazioni dettagliate in merito ai percettori redditi non soggetto a ritenuta. In particolare dovranno fornire il codice fiscale della persona pagata, inserendolo nel quadro RS del proprio modello UNICO 2016 che prevede proprio la compilazione delle informazioni relative al “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni- Obblighi informativi”.

Cosa accade in caso di errori nella compilazione della dichiarazione

Se dovessero emergere errori nelle dichiarazioni effettuate, in fasi avanzate del procedimento, quando si rende impossibile effettuare modifiche, è possibile richiedere il rimborso delle somme seguendo le modalità previste dall’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973. In alternativa è possibile richiederne lo scomputo in dichiarazione dei redditi, una strada perseguibile solo a condizione che gli importi di interesse siano stati regolarmente certificati dal sostituto.

In questo caso, il totale di tutte le ritenute subite sia sui ricavi che sui compensi afferenti al regime forfetario dovrà essere indicato per il periodo di imposta 2015, nel rigo RS 40 del modello UNICO 2016 PF, denominato “Ritenute regime di vantaggio casi particolari”. Ai fini dello scomputo, inoltre, dovrà essere riportato nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41 “Ritenute consorzio”.

Cos’è la ritenuta d’acconto

Ma di cosa stiamo parlando di preciso? Cos’è la ritenuta d’acconto e quando si rende necessario effettuarla? A tutte le domande sulla ritenuta d’acconto e a numerose altre relative al fisco e alla burocrazia risponde con chiarezza e semplicità il portale soldialsicuro.it, una pratica soluzione per schiarirsi le idee e approcciare le burocrazia con maggiore consapevolezza.

Per ritenuta d’acconto si intende la trattenuta del 20 per cento prevista sulla fattura emessa da professionisti, commercialisti, notai, consulenti e tutte le persone fisiche titolari di partita Iva o giuridiche. Interessa, nello specifico, il lavoro autonomo per professionisti e non è altro che una trattenuta effettuata sull’imponibile del compenso della prestazione professionale.

È proprio il professionista, nel momento in cui riceve il pagamento, a dover effettuare il calcolo della ritenuta che il titolare di partita Iva dovrà effettuare in quanto sostituto di imposta (cioè in quanto soggetto che ha commissionato il lavoro e che quindi si ritrova a ricevere la fattura con il compenso da pagare al professionista).

A quanto ammonta la ritenuta d’acconto?

La ritenuta d’acconto nella maggior parte dei casi è pari al 20 per cento dell’importo trattenuto a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con l’obbligo di rivalsa. In casi diversi può arrivare al 30 per cento, questo di verifica nel caso di soggetti non residenti per i quali la ritenuta non è a titolo di acconto dell’imposta bensì a titolo definitivo.

Al momento del pagamento del compenso viene effettuata la trattenuta che va calcolata in fattura.

 

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