Si apre uno spiraglio al ritorno dell’anatocismo bancario

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Ritorno all’anatocismo bancario. Il decreto legge di semplificazione della pubblica amministrazione (secondo quanto emerge da una delle bozze in circolazione) in queste ore modifica l’articolo 120 del Testo unico bancario (dlgs 385/1993) e, pur nella regola di formale parità di trattamento tra banca e cliente, ammette la capitalizzazione annuale degli interessi ed elimina il divieto espresso di computo degli interessi sugli interessi.

Nella versione attuale dell’articolo 120 del Tub le modalità di calcolo degli interessi sono disciplinate da una delibera del Cicr (Comitato interministeriale credito e risparmio), che deve osservare due principi. Il primo assicura, nelle operazioni di conto corrente, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia creditori sia debitori; inoltre (secondo principio) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazioni, sono calcolati solo sulla cifra del capitale.

La norma sul divieto dell’anatocismo è stata introdotta dall’articolo 1, comma 629 della legge 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014. E stando al testo del decreto avrà breve vita.

Nella versione del decreto legge, l’articolo 120, nella parte che interessa, viene, infatti, completamente sostituito. Si prevede che il Cicr debba stabilire modalità e criteri «per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi su interessi maturati». Si ammettono esplicitamente, dunque, interessi su interessi. Inoltre «nei contratti regolati in conto correnti o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientele, la stessa periodicità nell’ addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti gli interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre». In quest’ultima versione non si fa più menzione del divieto di capitalizzazione di interessi su interessi, ripristinando l’anatocismo.

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