Quando si parla di impresa agricola, si pone l’attenzione da parte degli Istituti di credito
deposito cauzionale deposito beni mobili, consumi

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Alla fine dello scorso anno sono stati registrati 12 milioni di occupati  diretti nel settore agricolo,  pari al  7% dei posti di lavoro nei 28  Paesi Membri.

Tutto questo, pensate, conta per il 6% del PIL Europeo e ci dice perché tanto le attività di “lobbing” quanto la formazione e la regolamentazione Europea in materia (ndr, la cd.tta PAC, Politica Agricola Comunitaria) sia- a dir poco-  rilevante per tutti gli stati membri e quanto sia importante “armonizzarla”, tenuto conto delle differenze generali e particolari proprie dei singoli stati membri dell Unione Europea(ndr, penso semplicemente ed oggettivamente alle “variabili” e differenze territoriali, climatiche, morfologiche….oltre che socio-economiche esistenti tra “i 28”).

La conoscenza del “bilancio dell’azienda agraria”è lo strumento essenziale per una corretta ed efficiente gestione aziendale.

Il Bilancio è uno strumento di comunicazione, interna ed esterna, dell’attività d’impresa e delle sue performance; fornisce un quadro della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda ed è la sintesi delle risultanze della gestione aziendale in un determinato periodo di riferimento. Ma l’analisi ed il presidio, ai fini dell’affidamento, degli Equilibri Finanziario-Economico-Patrimoniali dell’Impresa Agricola sono del tutto particolari: l’intento di questa serie di “incontri” che avremo da oggi qui su questa newsletter di Res Consulting Group è quello di osservare- data e spiegata l’importanza dell’ IMPRESA AGRICOLA- e fornire una serie di dati e riflessioni atte a valutare bene l’affidamento di questa particolarissima forma di attività, legata al rischio della stagionalità, delle intemperie, e caratterizzata da tutta una serie di “questioni tecnico-giuridiche” che, ad esempio, rendono l’Imprenditore Agricolo un soggetto “non fallibile”, stante la ricorrenza di determinate condizioni.

Appare a questo punto opportuno richiamare l’attenzione sulla definizione di imprenditore agricolo.

Innanzitutto, va ribadito che nel Codice Civile all’’art. 2082 c.c. si stabilisce testualmente che “è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”

L’impresa agricola, e di conseguenza la figura dell’Imprenditore Agricolo è contenuta nell’art. 2135 del Codice Civile -così come modificato dalla cosiddetta “ Legge di Orientamento” (Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 228)- laddove si stabilisce che  “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

  • coltivazione del fondo,
  • selvicoltura
  • allevamento di animali e attività connesse .

Va puntualizzato, inoltre, che per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono “ le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci , salmastre o marine”.

Quindi, se allestisco e/o gestisco  in mare un impianto di itticoltura, sono IMPRENDITORE AGRICOLO

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, alla conservazione, alla trasformazione,alla commercializzazione ed alla  valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali (3° comma art. 2135 c.c), nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità (agriturismo, fattorie didattiche).

Per attività agricole connesse si intendono quelle attività complementari e accessorie alla produzione agricola principale, allo scopo di valorizzare i prodotti propri.

L’ attività agricola connessa, dunque,  può essere considerata tale quando si verificano due condizioni:

  1. Requisito soggettivo: l’attività connessa deve essere esercitata dallo stesso soggetto che esercita l’ attività agricola principale;
  2. Requisito oggettivo: l’attività connessa deve avere coerenza rispetto all’attività agricola principale utilizzando prevalentemente attrezzatura normalmente presente nella gestione dell’attività agricola.

Sono, infine, considerate risorse normalmente utilizzate nell’attività agricola principale, quei beni le cui potenzialità sono proporzionate rispetto all’estensione dell’azienda agricola principale.

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