E’ importante richiedere le indennità maturate entro e non oltre 12 mesi dalla data di recesso del mandato d’agenzia, per non far decadere i termini entro i quali poter legalmente procedere. Anche nei casi di sostituzione di contratti in essere o di modifiche formali del contraente (ad esempio se sottoscriviamo prima un contratto come ditta individuale e poi nel corso del mandato ci trasformiamo, per sopravvenute esigenze, in persona giuridica), qualora nel successivo mandato non venga espressamente riportata la continuità del precedente, il primo contratto si intende risolto a tutti gli effetti. Normalmente infatti, le preponenti, nei nuovi contratti, inseriscono clausole o commi di varia natura, che di fatto sottendono l’interruzione del precedente mandato. Tutto ciò porta, molto semplicemente, alla perdita delle precedenti indennità/diritti acquisiti, nel caso in cui non siate stati tempestivi e attenti nel valutare il sopravvenuto cambio di rapporto come una vera e propria rescissione del contratto precedentemente in essere.
Buono del tesoro polieannale con interesse nullo
Interesse nullo per i collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 26 aprile 2024.