Società finanziarie: regime transitorio fino al 12 Maggio 2016
Il difficile governo in banca uic

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Sulla base di quanto previsto dalle disposizioni transitorie e finali contenute nell’art. 10 del decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, come successivamente modificato e integrato, si forniscono di seguito chiarimenti per l’esatta individuazione della tempistica prevista dalla normativa per l’iscrizione al nuovo albo di cui all’art. 106 TUB, come modificato dal d.lgs. n. 141/2010 (di seguito “albo unico”).

Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 TUB e nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 TUB vigenti alla data di entrata in vigore del decreto 141/2010 (1) nonché le società fiduciarie previste dall’articolo 199, comma 2, TUF (come modificato dal d.lgs. n. 141/2010), possono continuare a operare fino al 12 maggio 2016. Le società che hanno presentato istanza nei termini sotto indicati potranno continuare ad operare in pendenza del procedimento amministrativo (relativo all’istanza di autorizzazione) avviato ai sensi della Legge 241/90 e delle disposizioni attuative.

  1. A decorrere dall’11 luglio 2015 ed entro l’11 ottobre 2015, gli intermediari iscritti nell’elenco generale ex art. 106 TUB inclusi nella vigilanza consolidata bancaria (2) e gli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB che esercitano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo unico. Gli stessi termini si applicano ai soggetti che svolgono i servizi di cassa e di pagamento (servicing) in operazioni di cartolarizzazione, previsti dall’art. 2 commi 3, 6 e 6-bis della Legge n. 130/1999.
  2. Almeno tre mesi prima del 12 maggio 2016, le società fiduciarie previste dall’articolo 199, comma 2, TUF (come modificato dal d.lgs. n. 141/2010), presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione alla sezione separata dell’albo unico.
  3. Almeno tre mesi prima del 12 maggio 2016, gli intermediari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 TUB e non inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo unico.

    Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di

autorizzazione deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie che non abbiano presentato istanza entro il termine stabilito eliminano le condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell’albo unico. In mancanza, decade l’autorizzazione di cui all’art. 2 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966.

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5 commenti

  • Fabio ha detto:

    Sono un AAF. Da quello che ho capito, tutti gli intermediari finanziari, ex 106 ed ex 107, confluiranno in questo elenco unico.Domanda:
    Ci sarà una differenza tra società che sono di proprietà per esempio al 100% di una banca (Prestitempo,ecc) e quelle che erogano invece attraverso accordi e convenzioni con più banche?
    O continuerà ad esserci il paradosso di AAF monomandati e “monomarca” vs AAF monomandati ma con più prodotti di diverse banche, che sono molto vicini e confondibili con il concetto di mediazione e plurimandato?
    grazie

    • Deborah ha detto:

      Per gli AAf, non cambia granché.
      L’unica cosa, è che gli AAf, avranno meno concorrenza da pseudo società finanziarie che invece di erogare, facevano di fatto le società di mediazione, anche se questo fenomeno non scomparirà del tutto, in quanto le società finanziarie con la nuova normativa dovranno erogare direttamente almeno il 51% delle pratiche con fondi propri, ma l’atro 49% possono comunque intermediarlo.

      • Fabio ha detto:

        Quindi di fatto se prendo il mandato come aaf da Alpha Spa che eroga il 51% con fondi propri, e il 49% tramite atre banche…con un solo mandato avrò un ventaglio di offerte tipico e simile ad un mediatore creditizio?

  • Carlo ha detto:

    E questa misera differenza le sembrerebbe giustificare un regime di concorrenza sleale? Tale circostanza comprova la consuetudine che i poteri forti siano soverchi rispetto qualsiasi pricipio di legittimità. Il singolo agente è il soggetto debole castrato dalla legge 141/2010 mentre i big player sono da sempre comodamente assecodanti dalla pletora politica.

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