Lo sciopero di Ryanair riguarda il Regno Unito e vedrà interessati tutti i voli da e per la Gran Bretagna, ma è quasi certo il pericolo di cancellazioni e forti ritardi anche per quanto riguarda gli scali italiani. Al momento non è chiaro se lo sciopero rischia di estendersi anche alla Spagna e al Portogallo, ma sicuramente sappiamo che questo sciopero creerà disagi in gran parte dell’Europa, nel pieno della stagione turistica, con il vettore Irlandese scelto da migliaia di passeggeri per raggiungere le proprie mete o tornare dalle ferie.
22 e 23 Agosto: l’elenco dei voli cancellati
La Compagnia Irlandese non ha ancora reso noto l’elenco ufficiale dei voli cancellati, quello che si sa al momento è che i piloti iscritti ai sindacati inglese e irlandese compongono il 26% del totale dei piloti Ryanair.
Considerando che solo i voli da e per il Regno Unito sono, ogni giorno, circa 1000 si stimano disagi, nelle due giornate di sciopero, per 78.000 passeggeri con circa 520 voli cancellati o in grave ritardo.
“Non saranno sicuramente giornate facili per i passeggeri che, nel pieno della stagione estiva, potrebbero subire grossi disagi a causa dello sciopero: sono a serio rischio le vacanze o il rientro di migliaia di viaggiatori. Sarà uno sciopero che creerà disagi in gran parte d’Europa ed è prevedibile che anche gli scali Italiani potrebbero avere grosse ripercussioni.” – ci racconta Kathrin Cois, Responsabile della Comunicazione di Rimborso al Volo
Quali sono i diritti del passeggero in caso di sciopero?
In caso di sciopero decade il diritto all’indennizzo previsto dal Reg. CE N. 261/2004, in questo caso la Compagnia non è tenuta a versare alcun indennizzo al passeggero per il ritardo o la cancellazione, “questo non significa che il passeggero non abbia comunque dei diritti in caso di cancellazione o ritardo causati dallo sciopero” – continua Cois – “infatti la Compagnia non solo è tenuta a riproteggere il passeggero sul primo volo disponibile ma anche a rimborsare il costo del volo che ha cancellato più la differenza di prezzo del un nuovo volo (o treno) eventualmente acquistato dal passeggero per raggiungere la destinazione prevista.
Oltre a questo, la Compagnia è tenuta ad offrire vitto e alloggio nel caso in cui non ci siano voli nella stessa giornata della cancellazione, oltre a rimborsare eventuali spese extra per spostamenti che non erano previsti per raggiungere, ad esempio, un altro aeroporto, nel caso in cui non sia possibile atterrare in quello inizialmente programmato.”
Non tutti i passeggeri sanno che durante le giornate di sciopero sono previste delle fasce orarie nelle quali i voli devono essere garantiti: dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Il passeggero che vede il suo volo, schedulato all’interno di queste fasce orarie, cancellato o in ritardo di almeno 3h, ha diritto anche alla compensazione pecuniaria.
- euro 250,00 per tratte inferiori ai 1.500 Km;
- euro 400,00 per tratte tra i 1.500 Km ed i 3.500 Km;
- euro 600,00 per tratte superiori ai 3.500 Km.
La differenza tra Rimborso e Risarcimento
In caso di sciopero al passeggero spetterebbe quindi, in base alla situazione, il rimborso delle spese extra che ha dovuto sostenere, ma non il risarcimento (tranne negli orari di fascia garantita). Capiamo la differenza:
Il RIMBORSO è previsto in caso di cancellazione del volo SOLO QUANDO la Compagnia non riprotegge il passeggero su un volo alternativo. Quindi si ha diritto al rimborso se non si sale fisicamente sull’aereo, sia per overbooking che per cancellazione. Inoltre, il passeggero ha diritto al RIMBORSO delle spese extra che si è trovato a dover sostenere, in seguito alla cancellazione del volo, se non ha già provveduto la Compagnia a fornire vitto e alloggio.
Il diritto al RIMBORSO è dovuto anche in quelle situazioni per cui la Compagnia non viene considerata responsabile del disagio creato come, appunto, lo sciopero.
Il RISARCIMENTO (o indennizzo o compensazione pecuniaria) non ha nulla a che vedere con il costo del biglietto, ma è una somma di denaro – che va dai 250€ ai 600€ – che spetta al passeggero per i disagi subiti in seguito alla cancellazione del volo, del ritardo o overbooking secondo quanto stabilito dal Reg. CE N. 261/2004. Per quanto riguarda il RISARCIMENTO, questo NON spetta al passeggero in caso di sciopero.