Stop alla ritenuta automatica del 20% sui bonifici dall’estero

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Stop alla ritenuta automatica del 20% sui flussi finanziari dall’estero. L’Agenzia delle Entrate italiana, su richiesta del ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni, ha disposto la sospensione dell’operatività della ritenuta del 20% applicata automaticamente sui bonifici provenienti dall’estero. Lo rende noto il ministero dell’Economia italiano.

“Gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari”. È quanto afferma il ministero dell’Economia.

Il Tesoro spiega le ragioni dello stop alla normativa, sulla quale l’Europa ha acceso un faro, facendo riferimento all”evoluzione del contesto internazionale”. In particolare questa evoluzione “in materia di contrasto all’evasione fiscale cross-border, che ha subito una forte accelerazione, attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli USA e gli altri Paesi, fa ritenere ormai superata la disposizione che ha introdotto la predetta ritenuta alla fonte, atteso che le informazioni sui redditi di fonte estera di pertinenza di residenti italiani saranno disponibili attraverso il canale dello scambio automatico multilaterale di informazioni”. “Tale modello – prosegue la nota – ha costituito la base per la nascita di un sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard), presentato dall’OCSE nel gennaio scorso, e sottoposto all’approvazione del meeting del G20 di questo mese di febbraio. Lo scambio di informazioni costituisce il nuovo percorso condiviso per la lotta all’evasione fiscale internazionale”.

La sospensione del prelievo del 20% sui bonifici provenienti dall’estero vale fino al primo luglio. È quanto predispone il provvedimento dell’Agenzia italiana delle Entrate che motiva lo stop con “le difficoltà applicative riscontrate dagli intermediari e dai contribuenti in ordine ai suddetti obblighi e alle necessarie implementazioni procedurali”. Nel provvedimento si stabilisce inoltre che la scelta non comporta perdite di gettito perché i redditi prodotti all’estero sono soggetti all’obbligo della dichiarazione dei redditi.

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