TFR e TFS: quando avviene il pagamento e come si effettuano i calcoli nel 2023
Come funziona il trattamento di fine rapporto, il cosiddetto TFR? Quali sono le tempistiche entro le quali viene erogato ai lavoratori? Ma soprattutto cosa lo contraddistingue dal trattamento di fine servizio, ossia il TFS, previsto per i dipendenti pubblici. È tempo di fare il punto della situazione sulle modalità di calcolo e le tempistiche di…
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Come funziona il trattamento di fine rapporto, il cosiddetto TFR? Quali sono le tempistiche entro le quali viene erogato ai lavoratori? Ma soprattutto cosa lo contraddistingue dal trattamento di fine servizio, ossia il TFS, previsto per i dipendenti pubblici. È tempo di fare il punto della situazione sulle modalità di calcolo e le tempistiche di erogazione del TFR e del TFS, anche alla luce delle novità che coinvolgono direttamente i lavoratori pubblici.

TFR e TFS, cosa sono e come funzionano

Il trattamento di fine servizio (TFS) ed il trattamento di fine rapporto (TFR) sono delle forme di liquidazione, che vengono erogate a quanti stiano andando in pensione o nel momento in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato, per un qualsiasi causa, anche a seguito di un licenziamento o per le dimissioni date dal lavoratore stesso.

Come vengono calcolati, a questo punto, il TFR ed il TFS? Le modalità di calcolo di questi due trattamenti sono differenti:

  • il trattamento di fine rapporto spetta ai lavoratori del privato e a quelli del pubblico, che siano stati assunti prima del 31 dicembre 2000;
  • il trattamento di fine servizio spetta ai dipendenti del pubblico, che siano stati assunti dopo il 2000.

Come viene effettuato il calcolo

L’ammontare del TFR deve essere accantonato direttamente dal datore di lavoro – pubblico o privato – in misura variabile. Gli importi, che devono essere accantonati, corrispondono ad una mensilità di stipendio e devono essere calcolati dividendo per 13,5 lo stipendio annuo. Il montante dovrà, poi, essere moltiplicato per gli anni di servizio e rivalutato del 75% dell’indice di aumento dei prezzi al consumo dell’anno precedente. Il montante, inoltre, dovrà essere aumentato di una quota fissa pari all’1,5%.

Per riuscire ad ottenere l’importo che costituisce il TFR è necessario prendere in considerazione tutte le voci fisse presenti all’interno della busta paga: si dovrà tenere conto delle indennità, degli aumenti di anzianità e dei premi di produzione, purché vengono erogati in maniera costante e continuativa dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro potrà anticipare il TFR durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, su richiesta del dipendente. Questa operazione, può essere effettuata una sola volta nel corso della propria carriera. È possibile richiedere un importo non superiore al 70% di quanto maturato fino a quel momento.

È possibile richiedere l’anticipazione solo e soltanto se sono trascorsi almeno otto anni dal primo giorno di lavoro. L’anticipo sul TFR spetta per delle spese sanitarie eccezionali, per la ristrutturazione o l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, per il congedo facoltativo di maternità o per la formazione.

Come funziona invece il TFS

I dipendenti pubblici, che siano stati assunti dopo il 31 dicembre 2000, hanno diritto a ricevere il trattamento di fine servizio. Il suo ammontare viene calcolato sull’80% della retribuzione annua lorda compresa la tredicesima. Deve essere diviso per un dodicesimo e moltiplicato per gli anni di servizio.

In questo caso, purtroppo, l’anticipazione del datore di lavoro non è prevista. Le regole fiscali sono leggermente più severe, tanto che gli importi da liquidare, troppo spesso, risultano essere realmente risicati.

TFR e TFS i tempi di pagamento

Nella maggior parte dei casi i dipendenti del settore privato riescono ad ottenere il pagamento del TFR nell’arco di 45 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. Discorso diverso, invece, coinvolge il settore pubblico. In questo caso i dipendenti, per legge, devono aspettare di più:

  • dodici mesi nel caso in cui abbiano raggiunto i requisiti di età e di servizio per la pensione di vecchiaia;
  • ventiquattro mesi nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per dimissioni volontarie.

Vi sono, comunque, dei casi che prevedono tempistiche ancora più lunghe:

  • 105 giorni nel caso in cui il lavoratore sia morto o sia uscito dal lavoro per inabilità;
  • cinque anni nel caso in cui il diretto interessato sia andato in pensione con Quota 100 o con Quota 102. In altre parole, questi lavoratori devono aspettare fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dalla Lege Fornero.

Gli importi non vengono incassati in un’unica soluzione, ma sono rateizzati:

  • i TFR ed i TFS vengono erogati in un’unica soluzione se sono pari o inferiori a 50.000 euro;
  • sono previste due rate annuali, nel caso in cui l’importo sia compreso tra i 50.000 ed i 100.000 euro;
  • le rate annuali sono tre, se l’importo è pari o superiore a 100.000 euro.

La legislazione prevede, inoltre, novanta giorni per gli adempimenti istruttori, nel corso dei quali non si maturano gli interessi di mora. Questa ulteriore attesa è dettata dalla necessità di trasmettere i dati da parte degli enti pubblici datori di lavoro.

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