Tre importanti novità per l’apprendistato
disoccupazione

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La prima è la nuova denominazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, con cui viene chiarito ed esplicitato che con questa tipologia di apprendistato si potrà conseguire anche il diploma di istruzione secondaria superiore.
La seconda novità riguarda la possibilità di trasformare questa stessa tipologia in apprendistato professionalizzante, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma, purché la somma dei due periodi di apprendistato non superi il termine massimo fissato dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali che li disciplineranno nel rispetto dei principi stabiliti dallo stesso decreto.
La terza novità consiste nella precisazione che il limite del 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e del 50% per il terzo e quarto anno per la formazione esterna all’azienda si riferisce solo ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale stipulati nel sistema di istruzione e formazione professionale regionale.
Invece per gli istituti tecnici e professionali dell’istruzione secondaria superiore statale, il monte ore sarà definito con successivo decreto interministeriale, assieme ai requisiti delle imprese ospitanti e allo schema di protocollo che il datore di lavoro dovrà sottoscrivere con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni.
Queste novità sono introdotte assieme alla clausola dell’invarianza finanziaria, per cui il sistema duale dell’apprendistato sarà realizzato senza l’impiego di ulteriori risorse pubbliche.
Il testo trasmesso alle commissioni parlamentari conferma: le modifiche della disciplina generale dell’apprendistato sull’introduzione di un sistema duale di integrazione di istruzione, formazione e lavoro; l’esclusione dall’obbligo della prosecuzione a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti per poterne assumere di nuovi nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato della nuova disciplina dei licenziamenti illegittimi.
Viene confermata la possibilità di utilizzare l’apprendistato professionalizzante per l’assunzione di beneficiari di indennità di mobilità e di trattamento di disoccupazione, senza limiti di età. Per i percorsi che prevedono il conseguimento di un titolo di studio, sono confermati l’esonero da ogni obbligo retributivo delle ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa e il riconoscimento di una retribuzione pari al 10% per le ore di formazione in azienda, a cura del datore di lavoro.
Invece non viene risolto il problema del mancato coordinamento dello schema di decreto di riordino dei contratti con il Ddl scuola. Infatti, mentre la versione finale dello schema di decreto conferma la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato solo per gli studenti degli ultimi due anni degli istituti tecnici e professionali, il Ddl scuola ne prevede la possibile attivazione a partire dal secondo anno. Inoltre, il Ddl consente agli studenti con diploma professionale di accedere agli Its senza nessun anno integrativo, a differenza dello schema di decreto che per lo stesso accesso agli Its prevede l’obbligo di integrare il diploma professionale con un ulteriore anno di specializzazione professionale (Ifts).
Infine, anche nella versione finale dello schema di decreto manca la previsione di un regime transitorio che consenta alle imprese di continuare a utilizzare il contratto di apprendistato finché non sarà emanato il previsto decreto interministeriale e non saranno conseguentemente adeguate le discipline regionali.

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