Un punto a favore delle indagini difensive
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Le indagini possono svolte senza limiti e prodotte anche nel giudizio abbreviato. È questo uno dei passaggi chiave della sentenza n. 13505 della Quinta sezione penale della Cassazione, depositata ieri. La pronuncia fa così chiarezza sull’efficacia probatoria degli atti delle indagini condotte dalla difesa nella maniera più ampia possibile.
Lo svolgimento dell’attività d’indagine da parte degli avvocati, sottolinea la Cassazione, è possibile senza limiti temporali in ogni stato e grado del procedimento e i risultati possono trovare spazio anche nel giudizio abbreviato. In questo senso, va ricordato che «l’articolo 442 comma 1 bis (del Codice di procedura penale, ndr) prevede che, ai fini della deliberazione, il giudice utilizzi gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416 comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419 comma 3 e le prove assunte nell’udienza». Il materiale, quindi, non è unicamente quello contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, ma anche quello che stato acquisito nello svolgimento dell’udienza.
Non può infatti essere oggetto di contestazione il fatto che i risultati delle indagini difensive possono essere prodotti anche nel corso dell’udienza preliminare, «per cui, coincidendo il termine ultimo per la richiesta di giudizio abbreviato con quello per la formulazione delle conclusioni, il materiale probatorio utilizzabile dal giudice per la decisione (articolo 442, comma 1 bis, Codice procedura penale) non può che comprendere anche i risultati delle indagini difensive depositati in sede di udienza preliminare».
Nel giudizio della Cassazione è evidente che le investigazioni difensive, presentate legittimamente, devono essere valutate dal giudice in rapporto a tutte le decisioni che è chiamato ad assumere in quella fase del procedimento e, quindi, anche per quelle di natura decisoria che definiscono il procedimento con i riti alternativi: è il caso del giudizio abbreviato e dell’applicazione di pena concordata).
Infine, conclude la Corte, non si può pensare che la produzione e quindi l’utilizzabilità del contenuto delle investigazioni difensive operi solo in caso di richiesta di rito abbreviato condizionato a integrazione probatoria. Un’interpretazione che appare ai giudici della Cassazione in netto contrasto con quanto stabilito dal Codice di procedura penale. La conferma, in questo senso, è possibile trovarla nell’articolo 438, comma 5, del Codice di procedura penale, che prevede la possibilità di condizionare la richiesta di rito abbreviato ad integrazione probatoria, «ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442 comma 1 bis (e quindi anche delle investigazioni difensive prodotte)».

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