Usura bancaria: irrilevanza degli interessi moratori e divieto di cumulo con gli interessi corrispettivi

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Tribunale di Roma, 16 settembre 2014

Con ordinanza del 16 settembre 2014, il Tribunale di Roma è tornato sul tema del cumulo degli interessi moratori e corrispettivi ai fini del superamento del tasso soglia.

Nel caso oggetto della controversia, si trattava di stabilire se gli interessi di mora dovevano essere computati o meno ai fini della determinazione del tasso complessivamente pattuito, cumulandosi agli interessi corrispettivi.

Sul punto si era già espressa la Cassazione, dapprima con la Sentenza n. 5324/2003, e più recentemente con la Sentenza n. 350/2013, con la quale si affermava che” ai fini dell’applicazione dell’art 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessi moratori”.

Nell’ordinanza, il ragionamento seguito dai Giudici romani si basa sull’assunto secondo il quale vi sarebbe una differenza ontologica e funzionale delle due categorie di interessi: da un lato la funzione remunerativa propria degli interessi corrispettivi, e dall’altro la funzione latamente “punitiva” propria degli interessi moratori, qualificabili come prestazioni meramente accidentali sinallagmaticamente riconducibili al futuro eventuale inadempimento.

Corollario ne sarebbe che quanto affermato dalla Cassazione nella su richiamata Sentenza n. 350/2013 vada interpretato nel senso che “se è vero che la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere valutata in ordine al superamento dei tassi soglia,  d’altra parte deve escludersi che i diversi tassi pattuiti, aventi funzioni distinte ed autonome, debbano essere considerati unitariamente”.

A conferma di tale differenza ontologica, il Collegio romano osserva che anche la Banca d’Italia, quale organo di vigilanza, nel calcolare il TEG, non comprenda gli interessi di mora, facendone oggetto di separata rilevazione, con ciò escludendo di fatto la necessità del cumulo degli interessi ai fini del superamento del tasso soglia.

Da ciò ne discenderebbe che in caso di superamento del tasso soglia per effetto dell’applicazione degli interessi di mora, la soluzione vada ricercata nella riconduzione di questi ultimi nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419, comma 2 cc e 1339 cc, trattandosi al più di usurarietà sopravvenuta.

Articolo tratto da

iusletter

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