Usura: eccezione inammissibile in caso di mancato assolvimento dell’onere probatorio

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Tribunale di Busto Arsizio, 07 novembre 2014 (leggi la sentenza)

Paradigmatica, in questa direzione, è la recentissima sentenza del Tribunale di Busto Arsizio emessa il 07.11.2014 in favore di una delle società finanziarie Clienti del nostro studio.

In sintesi, questo è quanto affermato: “Passando alle domande svolte in via subordinata dall’opponente, esse devono essere rigettate in quanto genericamente formulate e totalmente sfornite di adeguato supporto probatorio nell’an e nel quantum. Invero, l’opponente si è limitato a richiamare la normativa relativa ai tassi di interesse usurari ma non ha provato, mediante produzione documentale, o chiesto di dimostrare in che termini il contratto di finanziamento sia stato concluso in violazione dei rappresentati principi. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Giudicante che le risultanze istruttorie consentano di ritenere provato il credito vantato dall’opposta nei confronti dell’opponente ed azionato in via monitoria. Le eccezioni svolte dall’opponente sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio ed anzi sono state decisamente smentite dalla documentazione prodotta da parte opposta e dalla risultanze istruttorie. Alla luce di quanto esposto, l’opposizione deve essere integralmente respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.”.

La pronuncia in commento si inserisce nel solco già tracciato dai Tribunali di Napoli e di Ferrara, che in materia si sono espressi nei seguenti termini: (i) «ebbene nulla a tal riguardo ha prodotto la parte interessata. Parte opponente non ha, pertanto, assolto all’onere probatorio che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione ed in ciò non può essere alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica» (sentenza Trib. Napoli, 17.06.2014); (ii) «è onere della parte che eccepisce l’applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto, la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria».

Dunque, grazie alle suesposte aperture giurisprudenziali, laddove l’eccezione in ordine all’asserita applicazione di interessi usurari sia stata formulata in maniera generica, e non risulti accompagnata da prova alcuna, neppure indiziaria, l’eccezione deve considerarsi tamquam non esset.

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