Usura: il principio iura novit curia non trova applicazione, l’onere della prova rimane in capo all’opponente

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Tribunale di Napoli, 17 giugno 2014

In questi termini si è espresso di recente il Tribunale di Napoli con sentenza letta in udienza del 17 giugno 2014, intervenuta a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il percorso logico argomentativo del Tribunale Partenopeo muove le premesse dalla seguente, condivisibile, considerazione di diritto: “era onere della parte opponente, in virtù del principio dell’inversione dell’onere probatorio, dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante”.

E’ ciò, in quanto “la rilevazione del tasso viene stabilita, periodicamente, con un decreto del Ministero del Tesoro che, evidentemente, ha natura di provvedimento amministrativo e per questo non può rispetto ad esso trovare applicazione il principio iura novit curia, stabilito dall’art. 113 del codice di procedura civile, poiché tale norma deve essere letta e applicata con riferimento all’art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, che contiene l’indicazione delle fonti del diritto, non comprendenti gli atti amministrativi (così, ex multis, Cass., 26 giugno 2001, n. 8742, in Giust. Civ., 2002, I, p 116)”.

Ragion per cui, l’opponente avrebbe dovuto assolvere “l’onere probatorio che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione ed in ciò non può essere alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica”.

In conclusione, il mancato assolvimento dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., determina la soccombenza della parte opponente, onerata della dimostrazione dell’asserita usurarietà degli interessi.

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