Vigilanza rinviata per consulenti, agenti e mediatori

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Consulenti finanziari prorogati al 31 dicembre 2014. Mentre agenti e mediatori creditizi resteranno altri sei mesi sotto la vigilanza di Banca d’Italia. È quanto prevede il dl “milleproroghe”, approvato dal consiglio dei ministri del 27 dicembre.

Consulenti. Chi presta assistenza in materia di investimenti, venendo remunerato a parcella e senza detenere somme di denaro e titoli dei clienti, potrà continuare a svolgere la propria attività anche il prossimo anno. Per i consulenti finanziari si tratta dell’ennesimo rinvio, in attesa che venga istituto l’apposito Albo, nonché l’organismo competente alla sua gestione, come previsto dalla normativa di recepimento della direttiva Mifid. Nelle more della creazione del registro, infatti, il dlgs n. 164/2007 aveva salvaguardato i consulenti già in attività fino al termine del 2010. Ma visto il protrarsi dell’attesa, la scadenza è stata continuamente posticipata: l’ultimo rinvio era arrivato pochi mesi fa con uno dei “milleproroghe d’estate”, vale a dire il dpcm 26 giugno 2013 (si veda ItaliaOggi del 2 luglio 2013). Nei mesi scorsi, peraltro, si è anche parlato della possibile creazione del registro dei consulenti nell’ambito dell’Albo, già costituito, dei promotori finanziari.

Agenti, Imel e mediatori. Con il decreto varato venerdì scorso da palazzo Chigi novità in arrivo pure per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Tali soggetti rimarranno sotto la vigilanza della Banca d’Italia fino al 30 giugno 2014. Toccherà ancora a palazzo Koch verificare che gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari rispettino le norme sulla trasparenza prescritte dal Testo unico bancario. I controlli potranno essere svolti con l’ausilio della Guardia di finanza. Solo dal 1° luglio 2014, e non più quindi dal 1° gennaio 2014, la suddetta funzione di vigilanza passerà all’Oam, l’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti finanziari e dei mediatori creditizi istituito con il dlgs n. 141/2010, che potrà altresì avvalersi delle Fiamme gialle per le ispezioni.

Si ricorda che, come comunicato da Bankitalia lo scorso 27 novembre, l’Oam ha portato a termine tutti i procedimenti pendenti relativi agli agenti in attività finanziaria che hanno beneficiato del periodo transitorio, previsto dall’articolo 26 del dlgs n. 141/2010. Tali soggetti oggi possono quindi operare soltanto se iscritti nell’elenco tenuto dall’Organismo. Il regime transitorio permane esclusivamente nei confronti degli agenti nei servizi di pagamento e dei mediatori creditizi per i quali è tuttora in corso la procedura di iscrizione. L’operatività secondo le vecchie regole sarà consentita fino all’accoglimento o al rigetto dell’istanza di iscrizione presentata all’Oam.

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