Voluntary disclosure con effetto domino
Rientro capitali, costi sensibili

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La necessità di giustificare i prelievi anomali effettuati dai conti esteri comporta l’obbligo per chi richiede la collaborazione volontaria di illustrare all’Ucifi la destinazione dei fondi. Qualora utilizzati per acquistare beni e servizi in nero, devono perciò essere indicati i soggetti che hanno beneficiato dei pagamenti.

Se il contribuente non lo fa, sui prelievi può scattare la presunzione di redditività (e la conseguenza tassazione) prevista dall’articolo 32 del dpr n. 600/1973, specie se il soggetto è imprenditore. Ma anche laddove l’istante indichi all’Agenzia delle entrate i destinatari dei pagamenti in nero, realizzando quindi un effetto delatorio nei confronti del terzo (e «costringendolo» a sua volta alla voluntary), per vincere la presunzione deve fornire idonei elementi probatori. Cosa non sempre possibile, per esempio laddove il denaro tratto da un conto illecitamente detenuto in Svizzera è stato utilizzato per pagare la consulenza di un professionista, il lavoro di una badante o la ristrutturazione di un immobile da parte di un’impresa edile. Senza prove, oltre a non vincere la presunzione, nei casi più gravi per il contribuente potrebbe perfino arrivare una denuncia per calunnia da parte del terzo. È quanto emerso in alcuni convegni svoltisi negli ultimi giorni a Milano sul tema della collaborazione volontaria, disciplinata dalla legge n. 186/2014.

Il nodo dei prelievi, evidenziano i professionisti, resta ancora irrisolto, soprattutto perché non ci sono criteri oggettivi per determinare quando le operazioni si considerano «anomale» (e quindi richiedono una specifica giustificazione). Oltre alle possibili conseguenze fiscali, da un punto di vista penale la presenza di prelevamenti anomali potrebbe anche stimolare l’avvio di indagini volte ad accertare la commissione, tramite il denaro prelevato, di reati non coperti dalla legge sulla disclosure (corruzione, concussione per induzione ecc.).

Un’altra problematica di difficile gestione, secondo quanto segnalano gli operatori, riguarda il caso di somme sottratte e portate all’estero dall’ex amministratore di una società, oppure dal socio di maggioranza di un’azienda che nel frattempo è stata ceduta ad altro soggetto. La voluntary «internazionale», che regolarizza le violazioni della persona fisica, potrebbe riaprire la posizione dell’impresa (si pensi al caso di sovrafatturazioni operate verso l’estero con successiva retrocessione del denaro all’ex amministratore/socio). In questi casi la società, per non ritrovarsi esposta all’accertamento, dovrebbe attivare la voluntary nazionale, rivalendosi poi sul socio/amministratore dell’epoca. Il quale peraltro potrebbe trovare delle resistenze da parte dell’attuale management alla piena collaborazione e alla ricerca d’archivio dei documenti. Senza dimenticare il fatto che scenari di questo tipo possono talvolta fare emergere dei reati societari, quali l’appropriazione indebita, che non rientrano tra quelli coperti dalla disclosure.

Situazioni di delazione fiscale si registrano poi all’interno dei rapporti familiari, tra ex coniugi o tra soci di aziende ormai estinte che non hanno più niente a che fare tra loro.

In queste ipotesi, la circolare n. 10/E del 2015 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria «deve essere presentata in maniera autonoma e distinta» da ciascun soggetto e produrrà effetti, al perfezionarsi della stessa, «solo nei confronti dei singoli richiedenti». Ai fini della disclosure, i patrimoni esteri si considerano ripartiti in quote uguali tra tutti coloro che al termine di ogni periodo d’imposta ne avevano la disponibilità o la proprietà. Tocca al contribuente, in sede di contraddittorio, dimostrare e documentare eventuali modalità di ripartizione degli asset non proporzionali.

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