Cessione del quinto: la società mandante che ha erogato il credito non può essere considerata carente di legittimazione passiva

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Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, 09 aprile 2014, n. 2176 (leggi la sentenza per esteso)

La vicenda sottoposta all’attenzione dell’Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di Napoli, muove le premesse da un reclamo promosso al fine di ottenere dalla società mandante la retrocessione delle quote degli oneri finanziari e assicurativi, attesa l’intervenuta estinzione anticipata dello contratto di finanziamento.

La mandante, nel caso di specie, aveva provveduto a costituirsi nel radicato procedimento, eccependo, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l’operazione di finanziamento era stata conclusa e rinnovata per il tramite di altro intermediario finanziario, quale mero mandatario.

L’Arbitro Bancario e Finanziario – Collegio di Napoli (n. 2176 del 09 aprile 2014), tuttavia, non ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dalla mandante, in quanto “la conclusione del rapporto di finanziamento per il tramite di una società mandataria del finanziatore impone una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest’ultima”.

L’arbitro Bancario e Finanziario, pertanto, non ha fatto altro che applicare quanto disposto dall’articolo 1388 cod. civ., secondo cui “il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”.

In conclusione, quindi, con riferimento ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, ovvero contro delegazione di pagamento – per la conclusione dei quali gli intermediari finanziari hanno conferito mandato ad altri intermediari – nel caso di estinzione anticipata dei finanziamenti le società mandanti potranno essere chiamate a rispondere per l’eventuale mancata retrocessione ai clienti degli oneri finanziari e assicurativi, dovendosi riconoscere in capo alle stesse la relativa legittimazione passiva.

In definitiva, sarà semmai la mandataria, e non la mandante, ad essere carente di legittimazione passiva e, quindi, legittimata a sollevare la relativa eccezione.

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2 commenti

  • fabrizio ha detto:

    Colgo quest’articolo per chiedere un chiarimento.
    E’ vero che per le cqs stipulate prima del 2010 non è previsto (o è facoltativo) il rimborso del premio non goduto della cpi abbinata?
    grazie

  • Tonino ha detto:

    Non si tratta di obbligatorio o facoltativo. Se la polizza ha come contraente, il cliente, allora la compagnia deve rimborsarlo. Se ha come contraente, la banca/società finanziaria, allora al cliente non spetta alcun rimborso. Spesso nei contratti dal 2010 in avanti, il contraente è la banca/società finanziaria.

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