La mancata convocazione del socio all’assemblea non fa scattare la violazione
associazione verbale assemblea quote vigilanza

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La Cassazione (sentenza 15641) respinge il ricorso del Pm schierato dalla parte del socio “escluso”. Nel corso dell’assemblea era stato deliberato un aumento di capitale da parte della madre e del fratello del socio ricorrente che assicurava al figlio presente il controllo di due Srl. Il tutto era avvenuto grazie al “colpo di mano” della madre che in forza di una procura generale aveva rinunciato per sé e per il figlio tagliato fuori al diritto di opzione sull’aumento. Una procedura che aveva portato l’interessato a fare ricorso per l’ingiusto danno subìto, indicato nella differenza di valore tra la somma sborsata dal socio di maggioranza e il reale valore della partecipazione acquisita, da incamerare attraverso un sequestro preventivo.
Possibilità esclusa però dal Tribunale della libertà secondo il quale le condotte, sebbene deprecabili, rappresentavano solo un illecito civile. Contro l’ordinanza che aveva negato la violazione della norma sull’impedito controllo (articolo 2625 del Cc) fa ricorso anche il Pm. Il codice prevede, su querela, la reclusione fino a un anno nel caso in cui dall’ostacolo posto alle verifiche derivi un danno al socio. Per il Pm il Tribunale aveva sbagliato a considerare irrilevante la condotta omissiva della mancata convocazione per valorizzare, ai fini del reato, solo le condotte attive, come ad esempio l’occultamento dei documenti. Scelta che rivela, sostiene il Pm, una concezione statica dell’attività di controllo che prevede interventi del socio solo a posteriori, trascurando l’importanza di un’informazione preventiva finalizzata a una partecipazione dinamica. La Cassazione però respinge la tesi del Pm e si allinea al Tribunale affermando che oggetto di tutela della norma non è la partecipazione del socio a tutte le attività della vita societaria ma solo a quelle che riguardano una specifica funzione di controllo. Inammissibile invece il ricorso del figlio meno “privilegiato” per carenza di interesse. Anche se avesse avuto ragione non poteva ottenere il sequestro delle quote. La prova dell’aumento come frutto di una frode avrebbe reso nulla la manovra.

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