ABF: La clausola scritta a penna sul contratto prevale su quelle già standardamente inserite

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Il ricorrente Caio si rivolge all’ABF in quanto ha sottoscritto un contratto di credito al consumo per l’acquisto di un impianto di microfiltrazione dell’acqua domestica per  € 2.750,00. L’incaricato della ditta fornitrice ha respinto l’offerta di pagamento immediato del prezzo, dichiarando che la formula di vendita adottata dall’azienda prevedeva l’acquisto dell’impianto esclusivamente in abbinamento ad un contestuale contratto di finanziamento con l’intermediario, con possibilità di rateizzazione in un arco temporale che andava da 1 a 5 anni.

Il consumatore è riuscito ad ottenere dall’incaricato di subordinare la sottoscrizione del contratto di finanziamento all’aggiunta a mano della clausola “ fatta salva la facoltà per l’acquirente di estinguere anticipatamente quanto dovuto ai sensi del contratto entro il 31 dicembre 2012, senza alcun onere a suo carico”.

Il ricorrente tentava di effettuare subito dopo un primo versamento di € 500,00 a titolo di acconto sul conto corrente indicato in fattura, pagamento che veniva respinto dal fornitore. Volenteroso di pagare, Caio chiedeva ripetutamente l’indicazione di un IBAN ove poter effettuare un bonifico. Nemmeno questo dato gli veniva fornito.

L’intermediario nel gennaio dell’anno successivo comunicava al ricorrente che la somma dovuta ammontava ad € 2.842,82, palesando di considerare come inesistente la clausola inserita manualmente nel contratto originario. La pratica veniva poi affidata all’ufficio recupero crediti.

Il sig. Caio si rivolgeva all’ABF chiedendo il riconoscimento della clausola aggiunta, oltre al riconoscimento del prezzo per € 2.750,00 e condanna alle spese.

L’ABF inquadrando la fattispecie tra i contratti conclusi mediante moduli e formulari, ha sostenuto che le clausole aggiunte al modulo o al formulario, prevalgono su quelle già standardamente inserite qualora siano incompatibili con essa, anche se queste ultime non sono state cancellate. Inoltre rileva che il diritto di estinguere anticipatamente un finanziamento è previsto in una legge e in particolare nell’art. 125 sexies t.u.b. e non può quindi essere negato.

Il collegio accerta da una parte l’inadempimento dell’intermediario nel rifiuto di estinzione anticipata del debito, definendo il comportamento tenuto come contrario ai principi di correttezza, diligenza e trasparenza, dall’altra parte il diritto del ricorrente a saldare immediatamente.

 

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