Leasing, stop alla società elusiva

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È elusiva la società immobiliare costituita dall’associazione tra professionisti per dedurre i canoni di leasing. A precisarlo è la sentenza 6/01/2014 della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano.

La controversia riguarda la deducibilità dei canoni di leasing operata da una società immobiliare costituita da un’associazione tra professionisti che aveva acquisito un immobile e lo aveva successivamente locato alla stessa associazione.
In particolare, i giudici di secondo grado hanno disconosciuto il vantaggio fiscale realizzato dall’associazione – individuato nella deduzione dei canoni di leasing pagati alla società immobiliare – ritenendo che la costituzione della società non fosse stata dettata da alcun motivo economicamente valido al di là del perseguimento di un vantaggio fiscale. A loro avviso, infatti, se l’acquisto dell’immobile fosse stato attuato direttamente dall’associazione, anziché dalla società, gli effetti economici (ma non quelli tributari) registrati sarebbero stati identici per i due soci o associati.
Sulla scorta di tali considerazioni, il collegio giudicante ha quindi concluso che la società immobiliare fosse da qualificare quale soggetto interposto fittiziamente, costituito al solo fine di consentire all’associazione tra professionisti di portare in detrazione i canoni di locazione pagati alla società immobiliare. La sentenza 6/01/2014 conclude come dall’esame della documentazione emerge che l’associazione «si sia portata in detrazione 18mila euro a titolo di canoni di locazione pagati al soggetto fittiziamente interposto, per cui il vantaggio fiscale risulta limitato a quello rapportato ai soli canoni di locazione pagati alla società».
I canoni, infatti, se fossero stati sostenuti direttamente dal l’associazione non avrebbero potuto essere dedotti, in virtù di quanto previsto dall’articolo 54 del Tuir nella formulazione vigente all’epoca dei fatti oggetto della pronuncia.
Tale norma, nella versione precedente a quella attualmente in vigore, prevedeva, infatti, l’indeducibilità dei canoni derivanti dai contratti di leasing immobiliari stipulati fino il 31 dicembre 2006 e successivamente al 1° gennaio 2010 da parte dei professionisti e delle associazioni professionali (per effetto di una norma transitoria contenuta nella legge finanziaria per il 2007 era invece concessa la deducibilità dei canoni relativi a contratti stipulati nel triennio 2007-2009). Di conseguenza, tali contribuenti subivano, rispetto ai titolari di reddito d’impresa, una forte penalizzazione in termini di maggiori imposte proprio a causa del mancato riconoscimento fiscale di tali costi.
Una soluzione legislativa è intervenuta con le modifiche di favore introdotte dall’ultima legge di stabilità (legge 147/2013) che riformando l’articolo 54, comma 2, del Tuir ha ripristinato la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare per i professionisti in relazione ai contratti di leasing sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2014 purché con durata non inferiore a 12 anni.
Va osservato che la relazione illustrativa al Ddl della legge di stabilità, nel commentare il nuovo regime di favore per i professionisti, fa esclusivo riferimento ai beni immobili con finalità strumentali, senza specificare se per gli immobili a uso promiscuo, per contratti stipulati nello stesso arco temporale, sia possibile operare una deduzione per la metà. Anche se per ragioni di coerenza si dovrebbe ritenere ammissibile una tale soluzione a patto che il professionista non disponga all’interno dello stesso Comune di un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’attività.

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