AGCM avvia un procedimento nei confronti di Banca Mediolanum

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Il procedimento volto ad accertare i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale di Banca Mediolanum la quale, nell’offerta dei contratti “Mutuo Mediolanum Freedom” e “Mutuo Ristrutturazione Mediolanum Riparti Italia”, che prevedono la sottoscrizione di polizze assicurative obbligatorie contro i danni all’immobile e a protezione del credito erogato, avrebbe stabilito per tali coperture assicurative “specifici e stringenti requisiti minimi di difficile replicabilità sul mercato”, tali “da precludere, nei fatti, la possibilità prospettata nei fogli informativi al mutuatario di rivolgersi ad altre soluzioni assicurative costringendolo a ‘scegliere’ la copertura collocata dal pro- fessionista (Banca Mediolanum) e offerta da Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e in ciò realizzando una “pratica legante” tra prodotti di mutuo e assicurazione in violazione dell’art. 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo”.

Nella medesima occasione, l’Autorità Garante ha proceduto anche ad un accertamento ispettivo presso la consociata Mediolanum Assicurazioni S.p.A. per acquisire dati ed informazioni ai fini dell’istruttoria del citato procedimento nei confronti della Banca.

Banca Mediolanum precisa che, la “proposta di impegni” prevede un’articolazione differente con riferimento alle due diverse tipologie di coperture assicurative obbligatoriamente previste, consistenti nella “polizza Incendio e Scoppio” e nella “polizza a protezione del credito”, che nel primo caso si sostanzia in una revisione del Foglio Informativo del Mutuo, mentre nel secondo verranno estese le caratteristiche delle singole coperture previste al fine di facilitare il reperimento delle medesime presso Compagnie assicurative terze.

Si ritiene che gli impegni presentati siano idonei ad essere accettati dall’Autorità sebbene non sia possibile un giudizio, se non prognostico, sulla decisione dell’Autorità. Pertanto tenuto conto delle memorie difensive presentate e degli impegni assunti ove accettati, sulla base delle informazioni in nostro possesso alla data della redazione del bilancio in esame, si prevede che il rischio di soccombenza sia da ritenersi nel complesso remoto.

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