Agenti che prestano servizi di pagamento: pubblicate le condizioni e i requisiti in gazzetta ufficiale

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In data 11 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale n.35 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 256, che contiene il regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento. Il regolamento entra in vigore a partire dal prossimo 26 febbraio.

All’articolo 2 il provvedimento stabilisce che: “È agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari”; che “gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la propria attività anche su mandato di più intermediari e, oltre all’attività di agenzia, possono svolgere altre attività commerciali a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all’operatività nel settore dei pagamenti. Agli agenti nei servizi di pagamento è preclusa ogni forma di operatività nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato”; e che “l’intermediario mandante risponde solidalmente dei danni causati alla clientela dall’agente nell’esercizio della sua attività nonché dai relativi dipendenti anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. In caso di plurimandato ogni intermediario mandante è responsabile per i danni cagionati per le attività poste in essere per suo conto”.

 

Relativamente ai requisiti per l’iscrizione e la permanenza nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria, il regolamento, all’articolo 3, stabilisce che:“L’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per le persone fi siche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; c) possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo e di quelli di professionalità indicati all’articolo 4 del presente regolamento. Per i soggetti diversi dalle persone fi siche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo della società; d) possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione”. Ancora, in base al suddetto articolo, “la permanenza nell’elenco è subordinata all’esercizio  effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale curato dall’intermediario mandante, almeno una volta l’anno, sia per i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di professionalità sia per i dipendenti e i collaboratori di cui gli agenti si avvalgono per il contatto con il pubblico. L’Organismo individua gli standard dei corsi di finalizzati all’aggiornamento professionale”.

 

In merito ai requisiti di professionalità l’articolo 4 sottolinea che “costituisce requisito per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco la frequenza di un corso di formazione professionale curato dall’intermediario mandante relativo ai servizi di pagamento prestati e riferito in particolare ai presidi di tutela della clientela e in materia di antiriciclaggio. L’Organismo individua gli standard qualitativi dei corsi di formazione professionale”.

 

In merito ai dipendenti, collaboratori e all’attività fuori sede l’articolo 5 stabilisce che“l’attività di agenzia nei servizi di pagamento non può essere esercitata al di fuori dei locali commerciali quando il servizio prestato comporta l’acquisizione dal cliente di denaro o altri mezzi di pagamento”, e che “ai dipendenti e collaboratori di cui l’agente si avvale per il contatto con il pubblico si applica l’articolo 128 –novies del testo unico bancario ma il requisito di professionalità e la prova valutativa ivi previsti sono sostituiti dalla frequenza del corso professionale previsto dall’articolo 4. all’art. 6”.

 

Infine, in relazione alla disciplina transitoria l’articolo 6 stabilisce che “ai fini della prima iscrizione nella sezione speciale dell’elenco, si considerano in possesso dei requisiti di professionalità gli agenti in attività finanziaria che: a) alla data di adozione del presente regolamento sono iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria; b) hanno effettivamente svolto l’attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a sei mesi nel triennio precedente ovvero coloro che per lo stesso arco temporale hanno ricoperto funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso agenti in attività finanziaria iscritti”.

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